FIS11194 – Adempimenti dichiarativi degli imprenditori individuali e delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92/E del 20 settembre 2011.

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Roma, 23 Settembre 2011

FIS11194
SM

Oggetto: Adempimenti dichiarativi degli imprenditori individuali e delle società di persone aventi esercizio non coincidente con l’anno solare. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 92/E del 20 settembre 2011.

Con la Risoluzione n. 92/E del 20 settembre 2011 (disponibile al link sotto riportato), l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito ai corretti obblighi dichiarativi che devono rispettare gli imprenditori individuali e le società di persone, aventi esercizio non coincidente con l’anno solare.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che per le società di persone con esercizio “a cavallo”, il risultato di bilancio deve essere attratto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta (anno solare) in cui l’esercizio si chiude. Analogo discorso vale per i soci di tali società: in tal caso, il reddito da partecipazione, imputato per trasparenza, deve confluire nella dichiarazione del periodo d’imposta in cui si chiude l’esercizio sociale.

Nel documento di prassi in esame, l’Agenzia di Entrate ha richiamato l’art. 83, comma 1, del Tuir (per effetto del rinvio operato dall’art. 56, comma 1, del medesimo Tuir), secondo cui, “IL REDDITO COMPLESSIVO È DETERMINATO APPORTANDO ALL’UTILE O ALLA PERDITA RISULTANTE DAL CONTO ECONOMICO, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta, LE VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE CONSEGUENTI ALL’APPLICAZIONE DEI CRITERI STABILITI NELLE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI”.
Di conseguenza, per le società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare, il risultato di esercizio viene attratto nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude.
In particolare, nella risoluzione in esame viene precisato che il reddito di impresa, rilevante anche ai fini Irap e per l’attribuzione del reddito di partecipazione ai soci, sarà quello determinato sulla base del conto dei profitti e delle perdite dell’esercizio chiuso in tale periodo di imposta (a titolo esemplificativo: esercizio 01.07.2009 – 30.06.2010 da dichiarare nel Modello Unico SP/2011, relativo al periodo di imposta 01.01.2010 – 31.12.2010, da presentare entro il 30.09.2011). In sintesi, quindi:
• le società di persone con esercizio non coincidente con l’anno solare non devono redigere “ai soli fini fiscali” un bilancio relativo al periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ciascun anno;
• l’imputazione in capo ai soci dei redditi deve avvenire nei periodi di imposta delle società partecipanti in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili, secondo la regola generale della trasparenza stabilita dall’art. 5 del Tuir.

Cordiali saluti.

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FIS11194

Risoluzione Agenzia delle Entrate