
LAV11172 – Libro unico del lavoro. Chiarimenti del Ministero del lavoro.
7 Settembre 2011
Traforo del Frejus
7 Settembre 2011Roma, 7 Settembre 2011
NOR11173
SM
Oggetto: Codice della strada. Comunicazione delle generalità del conducente in pendenza di ricorso. Nuovo intervento degli Interni.
Nel far seguito alla circolare Conftrasporto NOR11091 del 6 Maggio scorso, vi informiamo che con una nota del 5 Settembre scorso (prot. 300/a/7157/11/109/16), il Ministero dell’Interno è tornato ad occuparsi del tema della comunicazione dei dati del conducente alla guida del mezzo, in pendenza di un ricorso proposto contro il verbale di accertamento. Gli Interni se n’erano già occupati nella nota del 29 Aprile (commentata con la circolare Conftrasporto sopra indicata), affermando che la presentazione del ricorso costituisce un giustificato e documentato motivo per omettere la comunicazione di questi dati e tale, quindi, da escludere l’applicazione verso il proprietario del mezzo della sanzione prevista dall’art. 126 bis (s.a.p da 269 € a 1075 €). Questo orientamento ha destato qualche perplessità tra gli operatori di Polizia, ed è per questo motivo che gli Interni sono tornati sull’argomento con una seconda circolare con cui, in buona sostanza, hanno ribadito due concetti fondamentali affermati nel primo intervento:
– nei confronti del proprietario del mezzo non si può configurare un’omissione di collaborazione sanzionabile come sopra, quando abbia informato l’organo di Polizia di aver proposto ricorso contro il verbale di accertamento. A giudizio del Ministero, questa circostanza costituisce di per sé un giustificato e documentato motivo per non trasmettere le generalità del conducente, fino a quando il verbale non diventi definitivo a seguito dell’esaurimento degli strumenti di impugnazione previsti dalla Legge.
– Questo orientamento non pone – come invece paventato da alcuni uffici di Polizia – particolare difficoltà operative legate, soprattutto, alla necessità di dover nuovamente richiedere le generalità del guidatore al proprietario del veicolo, entro 90 gg dalla fine dei giudizi di impugnazione. Infatti, già nella prima circolare dell’Aprile scorso gli Interni avevano affermato che non occorre procedere ad una seconda notifica della predetta richiesta, ma è sufficiente che nel verbale di accertamento della violazione al c.d.s notificato al proprietario del veicolo, si inserisca la seguente avvertenza: “l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro 60 gg, ai sensi dell’art.126 bis, comma 2, del c.d.s, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla Legge”.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sotto riportato.
Cordiali saluti.
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