COS11132 – Costi minimi di esercizio. Circolare dell’Agenzia delle Entrate, sull’applicazione delle sanzioni di cui al comma 14, art. 83 bis, Legge 133/2008.

COS11131 – Costi minimi di esercizio. Rielaborazione dei dati.

7 Luglio 2011

NOR11133 – Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura. III Trimestre 2011.

8 Luglio 2011

COS11131 – Costi minimi di esercizio. Rielaborazione dei dati.

7 Luglio 2011

NOR11133 – Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura. III Trimestre 2011.

8 Luglio 2011

Roma, 7 Luglio 2011

COS11132
SM

Oggetto: Costi minimi di esercizio. Circolare dell’Agenzia delle Entrate, sull’applicazione delle sanzioni di cui al comma 14, art. 83 bis, Legge 133/2008.

Facendo seguito all’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 Maggio u.s (cfr circolare Conftrasporto COS11096 del 16 Maggio), che ha sbloccato la procedura per applicare le sanzioni stabilite dal comma 14, art. 83 bis della Legge 133/2008 di competenza della stessa Agenzia (si tratta dell’esclusione per un anno dai benefici fiscali), le Entrate sono tornate sull’argomento attraverso la circolare n. 31/E del 6 Luglio, con la quale hanno precisato in maniera puntuale i passaggi tecnici per l’emanazione del provvedimento di esclusione dai benefici fiscali, nei confronti del committente inadempiente sul fronte dei costi minimi di esercizio o su quello dei termini di pagamento.

Prima di approfondire alcuni aspetti toccati nella nota, ci sembra opportuno precisare che queste istruzioni rischiano di essere già superate dall’evoluzione legislativa: infatti, come vi abbiamo già informato lo scorso 22 Giugno (cfr la circolare Conftrasporto NOR11123 ), nell’ambito della conversione in Legge del Decreto n. 70/2011 (approvato dalla Camera dei Deputati, ed ora al Senato), è stata inserita una norma che individua l’autorità competente ad irrogare le sanzioni in commento nel Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il conseguente ridimensionamento del ruolo dell’Agenzia delle Entrate.

Scendendo nel dettaglio della nota, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il perno intorno al quale ruota tutta la procedura è la Direzione Generale per il Trasporto e l’intermodalità del Ministero dei Trasporti, alla quale spetta il compito:
–  di istruire le segnalazioni sulla presunta violazione dei costi minimi di esercizio o dei termini di pagamento, pervenute da chiunque vi abbia interesse o attivate anche d’ufficio dalla predetta Agenzia;
– al termine dell’istruttoria (quindi, entro 60 gg dal ricevimento della segnalazione), di trasmettere l’esito e la relativa documentazione, corredata da un dettagliato rapporto, alla direzione Regionale (provinciale, per le province di Trento e Bolzano) dell’Agenzia delle Entrate, nella cui circoscrizione si trova il Comune in cui risiede il trasgressore (se persona fisica), o dove si trova la sede legale o amm.va dell’ente;
– sempre al termine dell’istruttoria, di inviare al trasgressore la comunicazione di commissione delle violazioni di cui all’art. 83 bis, affinché questi sia messo in grado di fornire ulteriori chiarimenti prima dell’emissione del provvedimento sanzionatorio.
Una volta applicata la sanzione dell’esclusione dai benefici fiscali per un anno a partire dal 1 Gennaio successivo alla notifica del relativo provvedimento, la direzione regionale delle entrate:
– trasmette il medesimo provvedimento alla Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero dei Trasporti, che ha compiuto l’istruttoria;
– lo notifica ai diretti interessati anche a mezzo del servizio postale, i quali possono impugnarlo davanti al TAR entro i successivi 60 gg dalla predetta notifica.
– comunica al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, tutte quelle informazioni necessarie ad identificare il destinatario della sanzione (partita IVA e codice fiscale, nome, cognome, città e data di nascita, oppure denominazione e sede legale, estremi, data di emanazione e notifica del provvedimento sanzionatorio), per la loro pubblicazione all’interno della sezione “documentazione”, voce “sicurezza stradale e regolarità del mercato: soggetti esclusi dai benefici fiscali” del sito internet della stessa Agenzia. Scopo di questa pubblicazione è informare della sanzione tutte le amministrazioni competenti a gestire dei benefici fiscali (quindi, non solo le direzioni Regionali e Provinciali dell’Agenzia), affinché queste, una volta constatato il mancato rispetto da parte del contribuente del provvedimento di esclusione dalle suddette agevolazioni, siano in grado di applicare le sanzioni tributarie connesse a questa violazione. Queste informazioni restano on line almeno fino al 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica al destinatario della sanzione e, comunque, fino al 31 Dicembre dell’anno successivo in cui si chiude l’eventuale contenzioso sollevato dal trasgressore, o fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato emesso il provvedimento di autotutela.

Infine, uno sguardo sui tipi di benefici fiscali che possono essere toccati dalla decisione dell’Agenzia. In merito, la circolare ha precisato che l’esclusione:
–  può riguardare soltanto le agevolazioni legate all’attività imprenditoriale del soggetto (restano fuori, ad esempio, quelle destinate alle persone fisiche – come, ad esempio, i benefici connessi alla prima casa – nonché l’esclusione dai regimi semplificati o, comunque, dai regimi diversi da quello ordinario, che non costituiscono agevolazioni fiscali).
– va intesa nel senso che, per il periodo di un anno e per gli anni successivi, il trasgressore non può fruire delle agevolazioni fiscali che siano maturate nel corso dello stesso periodo, fermo restando, tuttavia, che egli può avvalersi di quelle maturate negli anni precedenti  e per le quali, ovviamente, nel frattempo non siano intervenute delle decadenze.

Il testo della nota delle Entrate è disponibile al link sotto riportato.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

COS11132

circolare Agenzia delle Entrate