
COS11070 – Riconoscimento dei costi minimi di esercizio del trasportatore per la tutela della sicurezza stradale. Emanazione dei decreti ingiuntivi esecutivi.
11 Aprile 2011
SPE11072 – Consulente per il trasporto delle merci pericolose. Modifica dei termini di presentazione della relazione annuale.
12 Aprile 2011Roma, 12 Aprile 2011
SPE11071
SM
Oggetto: A.D.R. 2011. Commento alle disposizioni di maggior interesse.
Com’è noto (vedi la circolare Conftrasporto SPE11041 del 18 Febbraio scorso), sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 Febbraio 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 Gennaio 2011, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva europea 2010/61/UE in materia di trasporto su strada di merci pericolose (A.D.R. 2011). L’ultima versione dell’accordo presenta alcune novità particolarmente interessanti per gli operatori: vediamole insieme.
1. Precisazione della nozione di caricatore e introduzione della figura dello scaricatore.
La sezione 1.2.1 precisa in modo più puntuale la nozione di caricatore, che viene individuato nell’impresa che:
a) carica le merci pericolose imballate, i piccoli contenitori o le cisterne mobili in o su un veicolo o contenitore, oppure
b) carica un contenitore, un contenitore per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un contenitore cisterna o una cisterna mobile su un veicolo.
Sempre la sezione 1.2.1 dell’accordo individua la figura dello scaricatore, nell’impresa che:
a) toglie un contenitore, un contenitore per il trasporto alla rinfusa, un CGEM, un contenitore-cisterna o una cisterna mobile da un veicolo, oppure
b) scarica delle merci pericolose imballate, dei piccoli contenitori o delle cisterne mobili da un veicolo o da un contenitore, oppure
c) scarica delle merci pericolose da una cisterna (veicolo cisterna, cisterna smontabile, cisterna mobile o contenitore cisterna) o un veicolo batteria, una MEMU o un CGEM o un veicolo, un grande contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto alla rinfusa o un contenitore per merci sfuse.
Gli obblighi dello scaricatore sono stati definiti nella sottosezione 1.4.3.7.1 dell’A.D.R. L’introduzione di questa figura ha avuto effetto anche sui compiti del destinatario, visto che alcune delle funzioni che incombevano su quest’ultimo (es la pulizia e la decontaminazione dei veicoli e dei contenitori), sono state trasferite allo scaricatore; naturalmente il destinatario conserva l’obbligo di non differire, senza motivi imperativi, l’accettazione della merce e di verificare, dopo lo scarico, il rispetto delle norme A.D.R che lo riguardano
2. Norma transitoria sulle cisterne fisse.
Le cisterne fisse (veicoli cisterna), le cisterne smontabili ed i veicoli batteria progettati e costruiti in conformità alle norme A.D.R applicabili al momento della loro costruzione, nonostante contrastino con le disposizioni A.D.R. vigenti, possono essere utilizzati per trasportare le merci pericolose, a meno che l’impiego non sia impedito da una specifica disposizione transitoria.
3. Merci pericolose imballate in quantità limitata.
Per questa tipologia di esenzione parziale dalla normativa A.D.R, la versione 2011 dell’accordo (capitolo 3.4.7) ha introdotto una nuova etichetta da apporre sui colli che contengono la predetta merce, caratterizzata da una parte superiore ed una inferiore (oltre al bordo) di colore nero. Lo stesso simbolo deve essere collocato anche sul veicolo di massa superiore alle 12 ton (nella parte anteriore e in quella posteriore), quando la massa complessiva delle merci pericolose imballate in quantità limitata superi le 8 ton, a meno che il mezzo in questione non monti i pannelli arancione d’ordinanza. Alla previsione di questa etichetta ha fatto seguito l’eliminazione della marcatura “LTD QTY“, prevista nella versione 2009 dell’accordo e riportata nella colonna 7a della tabella delle sostanze trasportabili; al suo posto viene ora prevista l’indicazione della quantità massima di materia per imballaggio interno od oggetto, la quale, comunque, non deve superare i 30 Kg (vedi 3.4.2 A.D.R 2011). Attenzione all’efficacia delle nuove norme: infatti, fermo restando la facoltà di applicazione immediata, la nuova disposizione transitoria 1.6.1.20 proroga di fatto l’efficacia delle disposizioni del capitolo 3.4 dell’A.D.R 2009, fino al 30 Giugno 2015.
4. Documentazione del trasporto.
Possono utilizzarsi delle tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzato (EDI) per facilitare la redazione dei documenti o per sostituirli, purché le procedure impiegate, la conservazione ed il trattamento dei dati elettronici, soddisfino in modo almeno equivalente ai documenti su carta, le esigenze legali in materia di forza probatoria e disponibilità dei dati durante il trasporto; se le informazioni sulla merce trasportata sono fornite al vettore in formato elettronico, lo speditore deve poterle replicare in un documento cartaceo sul quale compariranno secondo l’ordine previsto nel capitolo 5.4.
Per quanto concerne il contenuto del documento di trasporto, segnaliamo queste novità:
a) negli imballaggi combinati, non è necessario indicare il numero, il tipo ed il contenuto di ogni imballaggio interno ivi presente. Quindi, è sufficiente specificare il numero degli imballaggi esterni che compongono l’imballaggio combinato;
b) quando si trasportano rifiuti in ADR, il termine “rifiuto” deve precedere la designazione ufficiale del trasporto (es: UN 1230 RIFIUTO METANOLO, 3 (6.1), II (D/E), anziché come si usava con la versione 2009 “Rifiuto UN 1230…”).
c) Per le materie pericolose per l’ambiente acquatico (ad eccezione dei nn ONU 3077 e 3082), l’obbligo di riportare la dicitura “Pericolosa per l’ambiente”, quando la materia soddisfi i criteri di classificazione della sottosezione 2.2.9.1.10.
d) Lo speditore ed il trasportatore devono conservare una copia del documento di trasporto di merci pericolose, le informazioni e la documentazione supplementare, per almeno tre mesi dalla data di svolgimento del servizio. Per i documenti conservati in formato elettronico, lo speditore ed il trasportatore devono poterli riprodurre a mezzo stampa.
5. Formazione dei conducenti.
Interessanti novità hanno riguardato anche questo fronte. In particolare il capitolo 8.2 è stato profondamente rivisto e, tra le modifiche introdotte, segnaliamo:
– Il rilascio del C.F.P , che può avvenire soltanto a cura dell’autorità competente e non da organismi da questa riconosciuti.
– La modifica dello svolgimento dei corsi di formazione, in quanto sia quelli di base che quelli di specializzazione per il trasporto in cisterna, possono essere limitati ad alcune merci pericolose o ad una o più classi (vedi 8.2.6.6). In tal caso, il certificato ottenuto con il superamento dell’esame, deve riportare chiaramente le merci pericolose o la/le classi per le quali è valido (vedi 8.2.2.8.1, lett. c).
– La durata della formazione di aggiornamento che, comprese le esercitazioni pratiche individuali, deve essere di almeno due giorni per i corsi di formazione polivalenti e per quelli individuali, e di almeno la metà della durata prevista da 8.2.2.4.1 per i corsi di base e specializzazione iniziali corrispondenti.
– Per quanto riguarda gli esami, l’8.2.2.7.1.6 specifica che per il corso di formazione base i candidati devono rispondere ad almeno 25 domande scritte, che scendono ad almeno 15 per i corsi di aggiornamento; la durata di questi esami ammonta, rispettivamente, a 45 ed a 30 min. L’esame di specializzazione deve prevedere almeno 15 domande scritte e, se viene svolto alla fine di un corso di formazione di aggiornamento, i candidati devono rispondere ad almeno 10 domande scritte.
– Il rinnovo quinquennale del CFP richiede, come sempre, la frequenza di un corso di aggiornamento che, ai sensi della lett. b della 8.2.2.8.2, può tenersi anche prima di dodici mesi dalla data di scadenza del certificato; in tal caso, il periodo di validità del nuovo certificato decorre dalla data di superamento dell’esame di aggiornamento.
– L’introduzione di un nuovo modello di certificato, anche se la disposizione transitoria 1.6.1.21 autorizza l’impiego della precedente modulistica fino al 31.12.2012, confermando la validità di 5 anni dei certificati così emessi.
6. PRECISAZIONI SUI VEICOLI OBBLIGATI AL MONTAGGIO DELL’ABS.
La nuova tabella della sezione 9.2.3.1, e soprattutto le note allegate, chiariscono inequivocabilmente che l’obbligo di montaggio del dispositivo di frenatura ABS, riguarda:
– i veicoli a motore (trattore ed autocarri) con una massa massima superiore a 16 ton;
– i veicoli a motore autorizzati a trainare dei rimorchi (cioè i rimorchi completi, i semirimorchi ed i rimorchi ad asse centrale), aventi massa massima superiore a 10 ton;
– I rimorchi (cioè i rimorchi completi, i semirimorchi ed i rimorchi ad asse centrale) aventi massa massima superiore a 10 ton.
Questo chiarimento dovrebbe spazzare via i dubbi sorti a causa della formulazione non troppo chiara delle precedenti versioni dell’accordo, per effetto delle quali si erano diffuse interpretazioni che miravano ad estendere l’obbligo in questione anche ai mezzi con tonnellaggio inferiore a quello sopra indicato. Lo stesso dicasi a proposito del rallentatore di velocità (ora definito come dispositivo di frenatura di resistenza): l’obbligo riguarda i veicoli a motore di massa superiore a 16 ton o autorizzati a trainare rimorchi di massa superiore a 10 ton.
Ricordiamo che in Italia, la circolazione in ambito nazionale dei veicoli cisterna, delle cisterne, dei rimorchi e dei semirimorchi cisterna costruiti prima del 1 Gennaio 1997 e privi dei dispositivi A.B.S e del rallentatore, è consentita fino al 12 Marzo 2012, con alcune eccezioni relative al trasporto di determinate sostanze (su tutte il gasolio, limitatamente ai veicoli cisterna ed alle cisterne), dove l’utilizzo è permesso fino a 25 anni dalla data di prima immatricolazione (per ulteriori ragguagli, vedi la circolare Conftrasporto SPE10079 del 28 Aprile 2010)
Cordiali saluti.
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