FIS11054 – Accise 2010. Presentazione della domanda di recupero agli Uffici delle Dogane entro il prossimo 30 Giugno.

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14 Marzo 2011

Roma, 14 Marzo 2011

FIS11054
SM

Oggetto: Accise 2010. Presentazione della domanda di recupero agli Uffici delle Dogane entro il prossimo 30 Giugno.

L’Agenzia delle Dogane ha avviato l’iter per il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel 2010, dalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi ed in conto proprio sui veicoli di massa pari o superiore alle 7,5 ton; con una nota del 10 Marzo scorso (prot. RU 30485) l’Agenzia ha ricordato che il rimborso può essere chiesto fino al prossimo 30 Giugno, preannunciando l’imminente pubblicazione (stando alla nota, entro la giornata di domani, 15 Marzo) del software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni.
La nota delle Dogane conferma l’entità del rimborso in €. 19,78609/1.000 litri di gasolio (1,978609 centesimi al litro), e l’esclusione dal beneficio dei consumi di gasolio sui veicoli di massa inferiore alle 7,5 ton: la Commissione U.E, infatti, non si è ancora pronunciata sulla richiesta avanzata dal nostro Paese di ricomprendere quest’ultimi consumi nella misura, dalla quale sono stati esclusi a seguito della previsione contenuta nell’art. 7 della direttiva U.E 2003/96  sulla tassazione dei prodotti energetici (recepita dall’Italia con il D.lgvo 26/2007).
Per quanto concerne l’utilizzo del credito in compensazione, dopo aver ricordato che il codice tributo da evidenziare sul modello F24 è rimasto immutato (6740), la nota delle Dogane richiama l’attenzione sul rispetto del limite annuale alle compensazioni dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, introdotto dalla Finanziaria del 2008 (Legge 244 del 24.12.2007, art.1, comma 53); limite in base al quale tali crediti sono compensabili fino all’importo massimo di 250.000 €uro annui, con possibilità di utilizzare l’intera eccedenza a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata (ad esempio dall’anno 2011, con riferimento alle eccedenze maturate dal 2008). Le compensazioni operate al di fuori di questo limite si considerano come non avvenute, con tutte le ulteriori conseguenze del caso sul piano sanzionatorio.
Peraltro, con specifico riferimento al beneficio in esame, la nota delle Dogane evidenzia due aspetti noti da tempo: da un lato, quello che il credito di imposta sulle accise va utilizzato entro l’anno solare in cui è sorto; dall’altro che per le eccedenze non compensate entro la fine di quest’anno,  occorre chiederne il rimborso in denaro agli Uffici dell’Agenzia entro il 30 Giugno 2012. Per questo motivo, riteniamo di dover ribadire il consiglio già dato alle imprese  lo scorso anno, ovvero di avvalersi del credito di imposta per le accise entro il mese di Dicembre p.v, con precedenza rispetto agli altri crediti per i quali le singole leggi istitutive non prevedano limiti di tempo per la loro fruizione in compensazione.
Quanto all’invio delle domande (da effettuarsi, ricordiamo, entro il 30 Giugno p.v), l’Agenzia ricorda che, dallo scorso mese di Maggio, gli utenti che hanno ottenuto l’abilitazione possono usufruire anche del servizio telematico doganale – E.D.I.
La nota delle Dogane è prelevabile dal link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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FIS11054

Nota Agenzia delle Dogane