LAV11045 – T.F.R. Coefficienti di rivalutazione del trattamento di fine rapporto. Aggiornamento di gennaio 2011.

28 Febbraio 2011

A cosa è servito il mini-sciopero indetto dall’AIAS???

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28 Febbraio 2011

Roma, 28 Febbraio 2011

NOR11046
SM

Oggetto: Milleproroghe. Conversione in Legge.

Sul Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 Febbraio 2011, è stata pubblicata la Legge n. 10 del 26 Febbraio u.s, di conversione del Decreto Legge n. 225/2010 (cd milleproroghe).  E’ giunto così al termine il complicato iter parlamentare del provvedimento durante il quale, anche grazie al lavoro condotto dal Sottosegretario ai Trasporti Bartolomeo Giachino,  è stato possibile introdurre una serie di disposizioni che interessano da vicino l’autotrasporto. In particolare, queste disposizioni sono contenute nei commi seguenti dell’art. 2 della Legge:

“4-decies. Previa autorizzazione dell’Unione  europea,  la  garanzia richiesta ai sensi del decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti 21 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, e’ concessa,  entro  il  termine  del  31 dicembre 2011, quale aiuto sotto forma di  garanzia,  nei  limiti  ed alle condizioni di cui all’articolo 4 della direttiva del  Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2010, recante le modalità di applicazione della comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto  di  Stato  a  sostegno dell’accesso  al  finanziamento  nell’attuale  situazione  di   crisi economica e finanziaria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  13 del 18 gennaio 2011.”
Con questa disposizione, il Fondo di garanzia per le pmi potrà ancora utilizzarsi nel 2011 per garantire l’acquisto dei mezzi pesanti delle categorie N1  e superiori (compresi, quindi, i mezzi di massa inferiore alle 3,5 ton), ed i rimorchi di categoria O4 di massa superiore alle 10 ton.

4-undecies. All’articolo 83-bis del decreto-legge 25  giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14 la parola: « 6, » e’ soppressa;
b) al comma 15 e’ aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Un elenco   contenente   le    sole    informazioni    necessarie    per l’identificazione   dei   destinatari   delle    sanzioni    e    per l’individuazione del periodo di decorrenza delle stesse  puo’  essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorita’  competente  ai fini della relativa  conoscenza  e  per  l’adozione  degli  eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e  delle  amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse
».
Questo comma  impatta sulla disciplina dei costi minimi di esercizio di cui all’art. 83 bis della Legge 133/2008, facendo venir meno la sanzione prevista dal comma 14 quando, sulla fattura, non sia stata evidenziata la parte del corrispettivo dovuta dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per lo svolgimento del trasporto. Inoltre, su espressa richiesta dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso comma aggiunge un periodo alla fine del comma 15 dell’art. 83 bis, affinché le sanzioni stabilite dal comma 14 della norma possano concretamente applicarsi ai trasgressori delle disposizioni sui costi minimi di esercizio. Queste sanzioni, ricordiamo, sono costituite dall’esclusione fino a 6 mesi dalle gare pubbliche di appalto per la fornitura di beni e servizi, e dall’esclusione per 1 anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali previsti dalle norme vigenti.

4-duodecies. Per l’anno 2011, il termine di  cui  all’articolo  55, comma  5,  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,   e   successive modificazioni, per il versamento  dei  premi  assicurativi  da  parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, e’ fissato al 16 giugno. Per l’anno finanziario 2011 una quota delle risorse,  pari ad euro 246 milioni, del Fondo per il proseguimento degli  interventi a  favore  dell’autotrasporto  di  merci,  iscritto  nello  stato  di previsione del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  e’ ripartita tra i pertinenti programmi degli stati di previsione  delle Amministrazioni interessate e destinata agli  interventi  a  sostegno del settore dell’autotrasporto con le modalita’ di  cui  all’articolo 1, comma 40, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
La prima parte di questa norma sposta al 16 Giugno il termine di pagamento dei premi Inail delle imprese di autotrasporto merci per costi di terzi, fermo restando che la dichiarazione delle retribuzioni in modalità telematica andrà presentata in ogni caso entro il prossimo 16 Marzo. Il rinvio del termine permetterà di applicare gli stessi tassi di premio dello scorso anno (più bassi rispetto a quelli ordinari), utilizzando le risorse messe a disposizione dalla Legge 220/2010 (Legge di stabilità). La seconda parte della disposizione ha valenza contabile, e fa si che le risorse complessivamente a disposizione del settore ammontino a 700 milioni di €uro, per le quali saranno emanati a breve i necessari provvedimenti ministeriali attuativi.

4-terdecies.  All’articolo  11-bis  del  decreto   legislativo   21 novembre 2005, n. 286, il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Per l’esercizio dell’attivita’ di commercio di tutte le  unita’ di movimentazione usate si applicano le disposizioni  degli  articoli 126 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
».
La norma sblocca un ostacolo alla piena operatività della disposizione in tema di restituzione dei pallets, introdotta dall’art. 1 bis della Legge 127/2010 (e tradottasi poi nel nuovo art. 11 bis del D.lgvo 286/2005), secondo la quale al termine dell’operazione di trasporto, il vettore non ha nessun obbligo di gestione e di restituzione dei pallets utilizzati.

Giova inoltre rammentare che la versione originaria del Milleproroghe aveva già previsto la proroga, per i viaggi fatti nel 2010, dell’incentivo per le autostrade del mare (cd ecobonus), per il quale dovrebbe oramai essere imminente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. attuativo (peraltro già commentato in bozza – vedi la circolare NOR11035 del 7.2.2011).

Cordiali saluti.

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NOR11046