SPE11041 – Accordo A.D.R. per il trasporto su strada di merci pericolose. Sottoscrizione degli accordi multilaterali M220 e M222. Recepimento dell’A.D.R.2011.

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18 Febbraio 2011

Roma, 18 Febbraio 2011

SPE11041
SM

Oggetto: Accordo A.D.R. per il trasporto su strada di merci pericolose. Sottoscrizione degli accordi multilaterali M220 e M222. Recepimento dell’A.D.R.2011.

In materia di trasporto di merci pericolose su strada, segnaliamo due importanti novità degli ultimi giorni:

1. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 Febbraio 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 Gennaio 2011, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva europea 2010/61/UE in materia di accordo A.D.R 2011., che diventerà obbligatorio dal 1 Luglio p.v. Ci riserviamo di tornare sull’argomento in seguito, con un commento più approfondito alle novità di quest’ultima versione.

2. Con la circolare prot. n. 4617/RU del 9 Febbraio scorso, l’Italia ha informato di aver sottoscritto gli accordo multilaterali M220 e M222, che prevedono delle deroghe per il trasporto di merci pericolose su strada. In particolare, l’accordo M220  è volto a consentire l’impiego di recipienti a pressione di salvataggio quando questi recipienti, utilizzati per il trasporto di sostanze gassose della classe 2 e corrosive della classe 8, risultino danneggiati o non conformi, ed al fine di consentirne lo smaltimento; l’accordo scade il 31.12.2013. L’accordo M222 (il cui testo in Inglese è disponibile al link sottoindicato) deroga alle norme dell’A.D.R al fine di semplificare il trasporto dei rifiuti: tra le deroghe più importanti, segnaliamo quella concernente l’esposizione sull’imballaggio dell’etichetta “materia pericolosa per l’ambiente”, nei casi in cui  sarebbe stata necessaria.  Queste deroghe devono comunque combinarsi con la normativa nazionale del settore, e in ogni caso non si applicano ai rifiuti delle classi 1 (esplosivi), 6.2 (infettanti) e 7 (radioattivi). L’accordo M222 prevede il regime semplificato anche per i generatori di aerosol costituenti rifiuti (UN1950) e, ove non possa escludersi la produzione di fase liquida, il rifiuto, ai fini della classificazione, è considerato alla stregua delle sostanze liquide. L’accordo scade l’1.08.2015.
La validità di entrambi gli accordi è limitata ai Paesi che li hanno sottoscritti; le imprese interessate a fruirne dovranno portare a bordo del mezzo un documento di trasporto con questa dizione (dove xxx corrisponde rispettivamente  a M220 ovvero M222): “Carriage agreed under the terms of multilateral agreement M XXX”.

Cordiali saluti

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SPE11041

Testo M222