SIA11039 – Trasporto Rifiuti. Novità sull’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Chiarimenti del Comitato Nazionale.

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LAV11040 – Lavoro. Tassazione dei compensi legati ad incrementi di produttività. Circolare a firma congiunta Agenzia delle Entrate. Ministero del Lavoro.

16 Febbraio 2011

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Roma, 16 febbraio 2011

SIA11039
MQ

Oggetto: Trasporto Rifiuti. Novità sull’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali. Chiarimenti del Comitato Nazionale.

Con nota del 9 febbraio 2011, riportata nel link sotto indicato, il Comitato Nazionale ha fornito a tutte le Sezioni Regionali dell’Albo chiarimenti e direttive sulle novità introdotte dall’articolo 25 del decreto legislativo 205/2010, che ha profondamente modificato l’articolo 212 del testo unico ambientale disciplinante l’albo nazionale dei gestori ambientali (cfr. circolare SIA10223 del 15 dicembre 2010).
In base al nuovo articolo 212, che ha ripreso alcune richieste espressamente avanzate da ASSTRI/ Conftrasporto, è stato disposto che:

a) solo l’iscrizione all’albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è soggetta al pagamento di una fidejussione pluriennale a favore dello Stato. Detta fidejussione non viene invece più richiesta per l’iscrizione nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) e per quella nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati) qualora non riguardi il trasporto di rifiuti urbani pericolosi (comma 10);
b) le imprese iscritte in categoria 5 (per raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi) sono esonerate dall’obbligo d’iscrizione nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) a condizione che la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono trasportare non comporti variazione della classe (quantità annue complessive trasportate) per la quale sono iscritti (comma 7);
c) vengono eliminate la specifiche tipologie d’iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero in procedura semplificata (categoria 2, per i rifiuti non pericolosi, e categoria 3 per i rifiuti pericolosi).

In considerazione di queste novità normative, entrate in vigore il 25 dicembre 2010, il Comitato Nazionale ha ora chiarito che:

– in relazione ai punti a) e b) sono possibili le seguenti alternative:

1) “le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell’accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata, nonché il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli” (ovviamente qualora le quantità dei rifiuti complessivamente considerate dovessero superare quelle previste dalla classe di iscrizione nella categoria 5, è necessario effettuare il passaggio alla classe superiore, con l’adeguamento dei requisiti e della fidejussione);
2) “le imprese iscritte nella categoria 4 possono:
a. continuare a rimanere iscritte fino alla scadenza della loro iscrizione;
b. richiedere la revoca dell’accettazione della garanzia finanziaria prestata rimanendo iscritte nella categoria 4

In entrambi i casi di revoca della garanzia finanziaria – va precisato da parte nostra – è possibile ottenere la restituzione della polizza fideiussoria da parte della competente Sezione regionale (cd. svincolo), con la quale sentire la compagnia assicurativa o la banca che hanno rilasciato la fidejussione per un’eventuale restituzione della parte di premio relativa agli anni nei quali non è più necessaria.
3) Le imprese iscritte nella categoria 1, possono continuare a rimanerlo fino alla scadenza dell’iscrizione e qualora non risultino iscritte per il trasporto di rifiuti urbani pericolosi richiedere la revoca dell’accettazione della fidejussione prestata, oppure, nel caso risultino iscritte per il trasporto degli urbani pericolosi  “richiedere la revoca dell’accettazione della garanzia finanziaria prestata e prestare contestualmente una nuova garanzia finanziaria ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato con D.M. 23 aprile 1999, sulla base delle quantità annue di rifiuti urbani pericolosi che si intendono gestire e che l’impresa dovrà dichiarare”. La nota precisa che anche le nuove iscrizioni ed i rinnovi della categoria 1 per gli urbani sono subordinati al pagamento della fidejussione solo se l’impresa intende gestire rifiuti urbani pericolosi;
–   per quanto riguarda il punto c)  le ormai eliminate categorie 2 e 3, il Comitato Nazionale ha “ritenuto che, fatte salve le iscrizioni in essere e le eventuali successive variazioni (che possono essere mantenute), non sia più possibile presentare domanda d’iscrizione o di rinnovo dell’iscrizione per tali categorie”. Pertanto – continua  la nota – “ in sede di domanda o di rinnovo dell’iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nelle categorie 4 o 5 per i rifiuti speciali individuati, rispettivamente, dal D.M. 5 febbraio 1998 e dal D.M. 12 giugno 2002,  n. 161. Sempre in sede di domanda o di rinnovo dell’iscrizione, le imprese o gli enti dovranno iscriversi nella categoria 1 per il trasporto dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e individuati con i codici del capitolo 20 01 e del capitolo 16 dal D.M. 5 febbraio 1998”.

Per comodità di consultazione si riporta, oltre alla nota del Comitato Nazionale, il testo dell’articolo 212 aggiornato con la modifica del D.Lgv. 205/2010.

Cordiali saluti.

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SIA11039

Nota Comitato Nazionale

Art.212