
Divieti di circolazione all’estero
31 Gennaio 2011
LAV11029 – Incentivi all’occupazione di lavoratori svantaggiati. Circolare Inps.
2 Febbraio 2011Roma, 1 Febbraio 2011
LAV11028
SM
Oggetto: Lavoro. Invio del prospetto informativo disabili. Proroga della scadenza del 31 Gennaio u.s.
Facciamo seguito alla precedente circolare LAV11011 del 12 Gennaio 2011, per informarvi che il Ministero del Lavoro, con la circolare prot. 13/Segr/899 del 31 Gennaio, ha prorogato al 15 Febbraio p.v. (dal 31 Gennaio) il termine ultimo per l’invio del prospetto informativo disabili. La proroga, si legge nella nota, è stata resa necessaria dalle profonde modifiche introdotte dal D.M. del 2 Novembre 2010: infatti, tale provvedimento ha stabilito che, a partire da quest’anno, il prospetto deve essere inviato tramite i servizi informatici messi a disposizione dalle Regioni o, in alternativa, nelle Regioni dove questi servizi non erano disponibili alla data del 15 Dicembre u.s, attraverso il servizio sussidiario creato per l’occasione dal Ministero del Lavoro.
Ricordiamo che l’invio del prospetto riguarda le imprese con più di 14 dipendenti, verso le quali l’obbligo di assumere il personale disabile scatta secondo le seguenti misure (fissate dall’art.3, comma 1 della predetta Legge 68/1999):
– 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
– 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
– 1 lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti. In quest’ultimo caso, l’obbligo sussiste soltanto in caso di nuove assunzioni.
Per le imprese di autotrasporto, rammentiamo che nel calcolo dei dipendenti che fa scattare l’obbligo di assunzione in commento, non deve tenersi conto del personale viaggiante (art.5, comma 2 della Legge 68/1999). Inoltre, occorre evidenziare che l’art.5, comma 2 del D.M. del 2 Novembre 2010 esenta da questa formalità quei datori di lavoro che, rispetto all’ultima comunicazione spedita, non hanno registrato cambiamenti della base occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul calcolo della quota di riserva.
Per quanto riguarda le sanzioni legate al mancato o tardivo invio del prospetto, segnaliamo che con Decreto del Ministro del Lavoro del 15 Dicembre 2010 (su G.U. del 3 Gennaio 2011), gli importi sono stati aumentati nella seguente misura: 635,11 € (dai precedenti 578,43 €), aumentati di €. 30,76 per ogni giornata di ritardo (da 28,02 €).
Il testo della nota del Ministero del Lavoro del 31 Gennaio u.s, è disponibile al link sotto indicato.
Cordiali saluti.
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