LAV10216 – Lavoro. Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili.

CIR10215 – Eliminazione dell’obbligo della targa ripetitrice, sul complesso veicolare misto.

25 Novembre 2010

Divieti di circolazione all’estero

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Roma, 25 Novembre 2010

LAV10216
SM

Oggetto: Lavoro. Disposizioni riguardanti il prospetto informativo disabili.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 Novembre 2010 è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro del 2 Novembre 2010 che, nell’abrogare il precedente decreto del 22 Novembre 1999, disciplina periodicità e modalità di trasmissione del prospetto informativo disabili previsto dall’art. 9, comma 6,  della Legge 12 Marzo 1999, n. 68 e ss modifiche.

Il prospetto deve trasmettersi esclusivamente in via informatica (con esclusione, quindi, della modalità cartacea) entro il 31 Gennaio di ogni anno, avvalendosi dei servizi telematici  messi a disposizione dai servizi competenti; l’elenco di questi servizi telematici è contenuto in un’apposita sezione del sito internet del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it., fermo restando che nei territori dove non sono ancora disponibili, occorre utilizzare il servizio informatico del Ministero del Lavoro. A spedizione avvenuta, i servizi competenti rilasciano una ricevuta con l’indicazione della data e dell’ora di ricevimento del documento.

Come già detto, l’invio del prospetto va fatto entro il 31 Gennaio di ogni anno, assumendo a riferimento la situazione occupazionale esistente al 31 Dicembre dell’anno precedente. I datori di lavoro che, rispetto all’ultima spedizione, non hanno subito cambiamenti della base occupazionale tali da incidere sul calcolo della quota di riserva, sono esentati dall’invio di un nuovo prospetto informativo; a proposito del calcolo della predetta base da parte delle imprese di autotrasporto, ricordiamo che l’art. 5, comma 2 della Legge 68/1999,  vi esclude espressamente  il personale viaggiante.

Quanto alle sanzioni legate alla spedizione tardiva del prospetto, sono quelle stabilite dall’art. 15, comma 1 della Legge 68/1999: si tratta della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari ad €. 578,43, maggiorata di €. 28,02 per ogni giorno di ritardo.

Tutta la documentazione occorrente per l’adempimento di quest’obbligo, è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it

Cordiali saluti.

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LAV10216