

Roma, 11 Novembre 2010
NOR10207
SM
Oggetto: Ferrobonus. Riunione tecnica presso il Ministero dei Trasporti.
Nella giornata di ieri, 10 Novembre, si è svolta presso il Ministero dei Trasporti una riunione tecnica per illustrare i contenuti del Decreto Dirigenziale in materia di richiesta ed erogazione dell’incentivo al trasporto combinato e trasbordato su ferrovia.
Con la circolare Conftrasporto NOR10192 del 26 Ottobre, vi abbiamo anticipato che successivamente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del D.M. n. 592 del 4 Agosto 2010, il Ministero dei Trasporti ha provveduto a correggerne il testo con il Decreto n.750 del 14 Ottobre u.s, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti e di pubblicazione sempre sulla Gazzetta Ufficiale. Il nuovo D.M. risolve alcune perplessità avanzate dalle associazioni dell’autotrasporto sui requisiti per accedere alla misura, i quali, di fatto, finiscono con l’escludere la maggioranza delle imprese del settore, tenuto conto che il beneficio può essere chiesto soltanto da chi effettua dei treni completi; ciò è avvenuto obbligando i beneficiari del contributo, non utenti del trasporto, a girare a questi ultimi almeno il 40% dell’importo percepito (ad eccezione della quota riferita all’incentivo premiale), applicando delle riduzioni tariffarie. Pertanto, l’impresa di autotrasporto che pur non avendo diritto al beneficio, nel periodo dal 15 Ottobre 2010 al 14 Ottobre 2011 dovesse avvalersi della modalità ferroviaria in base ad un contratto siglato con un operatore di trasporto combinato che organizza dei treni completi, si vedrà applicare da quest’ultimo una riduzione delle tariffe di importo non inferiore al 40% del contributo riconosciuto dal Ministero .
La bozza del D.D. illustrata nella riunione di ieri, riepiloga all’art.2 i requisiti di accesso alla misura (la quale, ai sensi dell’art.7, comma 2 della bozza di D.D, può essere richiesta dalle imprese aventi sede legale in Italia o negli altri Stati della U.E e, a condizione di reciprocità, anche da quelle con sede in Svizzera), per effetto dei quali hanno diritto a fruirne quelle imprese che :
– dal 15 Ottobre 2010 al 14 Ottobre 2011, commissionino o abbiano commissionato dei servizi di trasporto combinato e/o trasbordato con treni completi, con un volume di traffico, in termini di treni*Km percorsi in Italia, non inferiore all’80% di quello effettuato nel periodo 1 Luglio 2009 – 30 Giugno 2010, e che si impegnino a mantenere questo volume anche per i dodici mesi successivi.
– Sebbene non abbiano effettuato dei treni completi nel 2009, commissionino questi servizi nel periodo che va dal 15 Ottobre 2010 al 14 Ottobre 2011, per un ammontare minimo di 48 coppie, con l’impegno a mantenerli anche per i successivi dodici mesi.
Quanto alle modalità di presentazione delle domande, l’art. 3 della bozza di D.D fissa un termine di 60 gg dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la quale avverrà prevedibilmente per la fine di questo mese. L’istanza andrà redatta secondo il modello e le istruzioni operative di cui all’allegato 1 della bozza di D.D., e ad essa dovranno allegarsi tutta una serie di documenti indicati al comma 3 del predetto articolo, tra i quali segnaliamo:
– per chi ha effettuato dei treni completi nel periodo 1.7.2009/30.6.2010, la documentazione comprovante la conclusione dei contratti di trasporto con l’operatore ferroviario (es. fatture quietanzate, ecc..).
– Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
– La dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, sul rispetto dei contratti di lavoro e delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
– Le dichiarazioni, sempre del legale rappresentante, sui treni completi ed i treni*Km realizzati dal 1 Luglio 2009 al 30 Giugno 2010, e sui treni completi ed i treni*Km che si impegna ad effettuare nel periodo dal 15 Ottobre u.s al 14 Ottobre 2011.
– Se il contributo è richiesto dall’operatore del trasporto combinato diverso dal cliente finale, la dichiarazione del legale rappresentante del medesimo operatore con cui questi si impegna a ridurre il corrispettivo applicato alla clientela, in misura almeno pari al 40% del contributo percepito.
L’art.4 della bozza di D.D fissa l’ammontare massimo dell’incentivo in 2,00 € per ogni treno*Km; il Ministero quantificherà la misura esatta entro 30 gg dal termine ultimo per la presentazione delle domande, dopodiché concederà un’anticipazione nella misura del 20% dell’ammontare richiesto, previo rilascio di una fidejussione di importo identico alla somma anticipata, con scadenza al 31 Dicembre 2012.
Entro il 28 Ottobre 2011, l’impresa dovrà inviare al Ministero dei Trasporti un prospetto riepilogativo dei treni *Km effettuati nell’anno di vigenza dell’incentivo (che, chiaramente, non dovrà essere inferiore a quello indicato nella domanda di accesso), mentre nei 12 mesi successivi a decorrere dal 14 Ottobre 2011, il Ministero dovrà verificare il mantenimento dei contratti di servizio di trasporto in termini di treni*Km ( o delle coppie di treni, per le imprese che nel 2009 non hanno effettuato treni completi); laddove si riscontrasse una diminuzione dei treni*Km e/o delle coppie di treni effettuate rispetto al periodo 15 Ottobre 2010/14 Ottobre 2011, il Ministero procederà al recupero del contributo erogato anche mediante l’escussione della garanzia fideiussoria prestata per il pagamento dell’anticipazione.
Ci riserviamo di tornare sull’argomento non appena il D.M n.750 del 14 Ottobre ed il conseguente D.D. saranno stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
Cordiali saluti.
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