

Roma, 26 Ottobre 2010
NOR10191
SM
Oggetto: Carta di qualificazione del conducente. Codice nazionale da apporre sul documento rilasciato ai minori di anni 21, a seguito di formazione accelerata.
Con il file avvisi n. 48 del 12 Ottobre 2010, il Ministero dei Trasporti ha comunicato che da quella data è attiva la procedura per apporre il codice nazionale 107, sulle carte di qualificazione del conducente ottenute mediante un corso di formazione accelerata:
– per il trasporto di merci, da parte dei conducenti minori di anni 21. Ricordiamo che la c.q.c. così ottenuta, fino al compimento del 21 anno di età, permette di guidare soltanto veicoli adibiti al trasporto di merci di massa non superiore a 7,5 ton; a partire dal ventunesimo anno di età questa limitazione di massa viene meno, con la conseguenza che la c.q.c permette di condurre veicoli di qualsiasi tonnellaggio.
– Per il trasporto di persone, da parte di soggetti di età inferiore a 23 anni che, in questo modo, possono guidare veicoli adibiti a servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 Km, ovvero al trasporto fino ad massimo di 16 passeggeri.
Questo codice è stato previsto per permettere agli agenti di Polizia di verificare, con estrema immediatezza, se un conducente ha titolo per guidare un veicolo adibito al trasporto merci o persone; esso perderà automaticamente valore al compimento del ventunesimo anno di età (cqc per il trasporto merci) e del ventitreesimo anno di età (cqc per il trasporto persone), senza che l’autista debba richiedere un duplicato della carta per ottenerne l’eliminazione.
Un successivo provvedimento comunicherà le procedure per il richiamo delle cqc rilasciate prima del 12 Ottobre 2010, sulle quali, in virtù di quanto appena detto, è necessario apporre questo codice.
Cordiali saluti.