SIA10180 – Trasporto Rifiuti. Operatività del SISTRI. Nota del Ministero dell’Ambiente esplicativa del D.M. 28 settembre 2010.

ASS10179 – Tavolo tecnico sui controlli committenza – autotrasporto. Incontro presso il Ministero dei Trasporti.

6 Ottobre 2010

Dal Territorio – Lombardia.

8 Ottobre 2010

ASS10179 – Tavolo tecnico sui controlli committenza – autotrasporto. Incontro presso il Ministero dei Trasporti.

6 Ottobre 2010

Dal Territorio – Lombardia.

8 Ottobre 2010

Roma, 6 ottobre 2010

SIA10180
MQ

Oggetto: Trasporto Rifiuti. Operatività del SISTRI. Nota del Ministero dell’Ambiente esplicativa del D.M. 28 settembre 2010.

Sul sito del SISTRI (www.sistri.it) è stata pubblicata una nota esplicativa al quarto decreto sul sistema telematico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI  (D.M. 28.9.2010 cfr. nostra circolare SIA10177 del 4 ottobre 2010) che, oltre a richiamare le disposizioni di rinvio del citato decreto, chiarisce:
a)   l’utilizzo dei dispositivi elettronici;
b)   i comportamenti da tenere da parte dei soggetti iscritti al SISTRI che al 1° ottobre 2010 non sono in possesso dei dispositivi elettronici;
c)   il regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2009.

Pur non essendo formalmente una circolare (non ha data, non è prodotta su carta intestata del Ministero dell’Ambiente, non presenta alcuna firma né alcun riferimento al Dirigente che la ha emanata), detta nota rappresenta l’unico orientamento interpretativo fornito dal Ministero sulla operatività del SISTRI.

Nel rinviare le imprese interessate alla lettura di tale nota, si fa presente che la stessa ritiene di dover impegnare il vettore, che abbia già montato i dispositivi elettronici, ad effettuare la parte degli adempimenti dovuta dal soggetto precedente la filiera (produttore o detentore dei rifiuti) e quelli dovuti dal soggetto successivo (smaltitore o impianto di trattamento dei rifiuti) che non siano ancora muniti degli stessi dispositivi (cfr. punto a), applicando quanto previsto al comma 4 dell’articolo 6 del DM 17.12.2009 (riportato in calce)

La scrivente non ritiene affatto corretta detta indicazione, anche perché la stessa vale per risolvere i casi residuali (di operatori non attivi) e non può essere applicata o invocata per disciplinare questa fase, in cui la stragrande maggioranza dei produttori e dei destinatari dei rifiuti è priva dei dispositivi elettronici previsti dal SISTRI. Conftrasporto non mancherà di segnalare tale anomalia, per il tramite della propria Associazione di settore ASSTRI al Ministero dell’Ambiente.

Maggior rilevanza assume invece la parte (cfr. punto c) sulla non applicazione del regime sanzionatorio sino al 31 dicembre 2010. Ciò consentirà agli operatori di testare il sistema anche per più mesi, senza incorrere – in caso di errori od omissioni – in sanzioni penali.

Il testo della nota in oggetto è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.

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Art. 6

4. Nel caso in cui uno dei soggetti tenuti alla compilazione della Scheda SISTRI si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a causa di furto, perdita, distruzione o danneggiamento dei dispositivi o non funzionamento del sistema, la compilazione della scheda e’ effettuata, per conto di tale soggetto e su sua dichiarazione, da sottoscriversi su copia stampata della scheda, dal soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della scheda medesima. Nel caso di temporanea interruzione del sistema SISTRI, i soggetti tenuti alla compilazione delle schede sono tenuti ad annotare le movimentazioni dei rifiuti su un’apposita scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal sistema, e ad inserire i dati relativi alle movimentazioni di rifiuti effettuate entro le ventiquattro ore dalla ripresa del funzionamento del sistema.

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SIA10180

Nota esplicativa SISTRI