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FIS20012 – Oggetto: Modalit? semplificate di tenuta registro di carico e scarico per depositi e impianti di distribuzione di prodotti energetici. Provvedimento Agenzia delle Dogane.
8 Gennaio 2020Roma, 8 Gennaio 2020
NOR20011
SM
Oggetto: decreto legge fiscale e legge di Bilancio 2020. Riepilogo delle principali disposizioni di interesse del settore.
Facendo seguito alla nota Conftrasporto NOR19310 del 19 dicembre u.s, in cui vi abbiamo anticipato i contenuti del decreto fiscale e del disegno di legge bilancio 2020, vi informiamo che i due provvedimenti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale, e più precisamente:
- la legge di Bilancio 2020 (legge 160 del 27 dicembre 2019), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre u.s;
- il decreto legge fiscale (decreto legge 124 del 26 Ottobre, convertito in legge 157 del 19 dicembre 2019), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre u.s.
Di seguito si riepilogano, con alcune integrazioni, le disposizioni dei due provvedimenti già oggetto del commento dello scorso 19 dicembre.
LEGGE DI BILANCIO 2020
Nel rinviare, per una più approfondita analisi del provvedimento, alla lettura del documento che è stato predisposto dalla Confcommercio (trasmesso in allegato alla nota Conftrasporto NOR20009 del 7 Gennaio u.s), evidenziamo che per quanto riguarda l’autotrasporto la previsione più importante è certamente il rinvio al 1 Ottobre 2020 (stabilito al comma 630 della legge), dell’eliminazione dei veicoli euro 3 o inferiore dal recupero delle accise sul gasolio, mentre dal 1 Gennaio 2021 l’esclusione interesserà i mezzi euro 4 o inferiore.
Un altro rinvio ha riguardato l’entrata a regime del documento unico di circolazione e di proprietà, per il quale il comma 687 ha dato tempo fino al 31 Ottobre 2020 per il completamento delle procedure telematiche necessarie al rilascio di questo documento.
In ordine al rifinanziamento delle agevolazioni all’intermodalità, per quella marittima (marebonus) il comma 110 autorizza la spesa di 20 mln € ma soltanto per il 2021, mentre per quella ferroviaria (ferrobonus) il comma 111 autorizza la spesa di 14 mln per il 2020 e 25 mln per il 2021.
Altra novità riguarda la trasformazione in crediti di imposta del super ammortamento e dell’iper ammortamento per investimenti in industria 4.0. In particolare, per gli stessi beni strumentali per i quali poteva richiedersi il super ammortamento, i commi 187 ss prevedono ora un credito di imposta nella misura massima del 6% del costo totale, entro il limite dei costi ammissibili pari a 2 mln €. Il credito (comma 191) sarà utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di identico importo, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. L’agevolazione – come evidenziato da alcuni organi di informazione – si traduce in un beneficio fiscale lievemente inferiore a quello consentito dal superammortamento (il 6% rispetto al 7,2% per i soggetti Ires), diventando tuttavia fruibile in un intervallo temporale generalmente più breve (5 anni, rispetto al periodo di ammortamento fiscale, secondo le aliquote del dm 31.12.1988).
Inoltre, l’introduzione di un tetto più basso agli investimenti complessivi, oltre i quali non spetta alcun beneficio (da 2,5 milioni di euro a 2 milioni di euro), permetterà di incentivare maggiormente le micro, piccole e medie imprese.
Segnaliamo inoltre il rifinanziamento della Nuova Sabatini (commi 226 – 229) per gli investimenti in beni strumentali nuovi (105 milioni per il 2020, e 435 milioni complessivi dal 2021 al 2025). Peraltro, la maggiorazione del 30% prevista per gli investimenti 4.0, sale al 100% per investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite di 12 milioni di euro per l’anno 2020, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 4 milioni di euro per l’anno 2025.
Il 25 per cento delle nuove risorse stanziate sulla Nuova Sabatini, è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese per acquisti (anche tramite leasing) di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Su questi investimenti eco-sostenibili viene concessa, a titolo gratuito, la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Rilevanti appaiono anche le novità sui fringe benefit per le auto aziendali date in uso promiscuo ai dipendenti (commi 632, 633), già descritte nella nota Conftrasporto FIS20006 del 7 Gennaio. In pratica, a partire dal 1° luglio 2020, sui veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo sempre dalla stessa data, la tassazione in capo al lavoratore verrà commisurata al livello di emissioni di anidride carbonica del veicolo, secondo le percentuali seguenti:
- 25 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 g/Km;
- 30 per cento, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km, ma non a 160 g/Km;
- 40 per cento per l’anno 2020 e 50 per cento a decorrere dall’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km;
- 50 per cento per l’anno 2020 e 60 per cento a decorrere dall’anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km.
La disciplina vigente al 31 dicembre 2019, che prevede l’applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020
DECRETO FISCALE.
Tra le norme del decreto legge fiscale di maggiore interesse, segnaliamo quella in materia di:
- contrasto alle frodi in materia di accisa (art.5), che estende l’obbligo di dotarsi della licenza fiscale e della tenuta dei registri di carico e scarico, anche agli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi (anziché 10). Stesso obbligo è stato previsto per gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale, di capacità superiore a 10 metri cubi (dai precedenti 25 metri cubi). L’estensione diventerà operativa a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla pubblicazione della determina dell’Agenzia delle Dogane, che deve indicare delle modalità semplificate di tenuta dei suddetti registri a vantaggio dei nuovi obbligati; a questo proposito, segnaliamo che la delibera è stata adottata dall’Agenzia lo scorso 27 dicembre (con pubblicazione sul sito internet delle dogane avvenuta il 30 dicembre), e per il commento si rinvia alla lettura della nota Conftrasporto FIS20012 dell’ 8 Gennaio c.a;
- prevenzione delle frodi in materia di carburanti (art.6), che a proposito dell’esclusione dell’utilizzo della lettera di intento per le cessioni e importazioni definitive, conferma la sola eccezione per gli acquisti di gasolio commerciale effettuati da imprese di trasporto merci e passeggeri, presso depositi commerciali e da soggetti che non rivestano la qualifica di depositario autorizzato, di destinatario registrato, o da soggetti diversi dai cd traders (coloro che, per lo stoccaggio, si avvalgono di depositi di terzi);
- disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale (art.8) per cui, a partire dal 1 Gennaio 2020, saranno ammessi a rimborso delle accise solo quei consumi di gasolio che rispettino il rapporto minimo Km percorsi/litri consumati di 1/1 (vedi, a tale proposito, la nota dell’Agenzia delle Dogane dello scorso 19 Dicembre, commentata con circolare Conftrasporto FIS20001 del 7 Gennaio u.s). Qualora vengano registrate percorrenze al di sotto di questa soglia, l’agevolazione sarà riconosciuta soltanto entro il predetto limite;
- introduzione del das telematico (art.11), che ne prescrive l’avvio entro il 30 giugno 2020, ai fini della circolazione della benzina e del gasolio usato come carburante con accisa assolta;
- incentivo alla rottamazione di veicoli di categoria ecologica fino ad euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione – fino al 30 Settembre 2020 – di mezzi di categoria ecologica euro VI o ad alimentazione alternativa, sempre di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton (art. 53). La misura (non cumulabile con altre agevolazioni, relative alla stessa tipologia di investimenti), è stata prevista a beneficio delle imprese di autotrasporto merci italiane iscritte all’Albo degli autotrasportatori e al REN; per essa sono stati stanziati 12,9 mln € per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con un importo del beneficio che sarà compreso tra un minimo di 2 mila euro ed un massimo di 20.000 €, a seconda della tipologia di alimentazione e della massa del mezzo. Con successivo decreto ministeriale, saranno disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e tutte le altre formalità legate alla misura. A questo proposito, evidenziamo peraltro che ai sensi dell’intesa raggiunta con il Governo lo scorso 29 Novembre, oltre ai predetti fondi e alle risorse quota parte del contributo agli investimenti, per il ricambio del parco veicolare dovranno essere resi disponibili ulteriori stanziamenti rivenienti dal fondo investimenti (quantificati, nell’accordo, in 18 mln per il 2019, 30 mln per il 2020 e 37 mln per il 2021);
- pagamento del bollo auto, rendendo obbligatorio, dal 1 Gennaio u.s, l’utilizzo del mediante il sistema pagoPA, piattaforma per la gestione del sistema dei pagamenti pubblici che consente a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA (art. 38 ter). Inoltre, in sede di conversione in legge del decreto, è stata aggiunta una disposizione (art.53 commi 5 ter e quater) che, alla stregua del leasing, prevede in caso di locazione a lungo termine – per una durata pari o superiore ai 12 mesi – di veicoli senza conducente, l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica in capo all’utilizzatore del veicolo. Inoltre, viene stabilito che, nell’ipotesi in cui un veicolo sia oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore ad 1 anno, conclusi tra le stesse parti, al fine di determinare se trattasi di contratti di durata superiore o meno a 12 mesi, deve essere presa in considerazione la somma della durata dei singoli contratti. Infine, in base alla nuova disposizione, il pagamento della tassa grava sull’utilizzatore solo per il periodo che va dalla data del contratto fino alla scadenza del medesimo.
- pagamento dell’IVA per le prestazioni di insegnamento dirette all’ottenimento delle patenti di guida, per il quale l’art. 32 conferma l’obbligo per quelle di categorie B e C1, con esenzione prevista solo per le altre categorie in quanto preordinate all’esercizio di un’attività professionale (art.32). La novità non ha effetto retroattivo, e vengono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 marzo 2019, causa C-449/17.
- Un’attenzione particolare merita l’art. 4, ovvero la norma che ha introdotto dei meccanismi per contrastare le irregolarità negli appalti e nei subappalti, prevedendo una serie di oneri nei confronti del committente, dell’impresa appaltatrice/affidataria dei lavori e dell’impresa subappaltatrice. Rispetto alla originaria formulazione, la disposizione è stata radicalmente rivista con il risultato di escludere, con ragionevole certezza, il contratto di trasporto dal suo perimetro di applicazione mentre, al contrario, a certe condizioni potrebbe rientrarci quello di logistica.
La nuova disposizione stabilisce che, a partire dal 1 Gennaio 2020:
- i sostituti d’imposta residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (a loro volta, obbligate a rilasciarla) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente. Detto versamento viene eseguito con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;
- L’impresa appaltatrice/affidataria e quelle subappaltatrici, a loro volta, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, devono trasmettere al committente le predette deleghe di pagamento, insieme ad un elenco dettagliato con i nominativi dei lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dal committente;
- In caso di inadempienze da parte dell’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice (per il mancato invio nei termini delle deleghe di pagamento al committente, o per omesso/insufficiente versamento delle ritenute fiscali), il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati finché perdura l’inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultati dalla documentazione trasmessagli. Diversamente, il committente è soggetto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
- Questo meccanismo non si applica quando le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici comunichino al committente stesso, allegando la relativa certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza per la trasmissione della copia delle deleghe di pagamento e dell’elenco dei lavoratori, dei seguenti requisiti:
- risultino in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Queste disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza.
Per una prima illustrazione degli adempimenti connessi a questa nuova procedura, ricordiamo che lo scorso 23 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha emanato le Risoluzioni nn. 108 e 109, alle quali si fa rinvio per gli eventuali approfondimenti.
Cordiali saluti.
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