NOR19274 – Oggetto: decreto legge fiscale. Ulteriori disposizioni di interesse.

ILVA, EFFETTO DOMINO SU TUTTO L’INDOTTO A COMINCIARE DALL’AUTOTRASPORTO UGG?, CONFTRASPORTO: “IL GOVERNO BATTA UN COLPO”

5 Novembre 2019

QUOTA ALBO 2020

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QUOTA ALBO 2020

5 Novembre 2019

Roma, 5 Novembre 2019

NOR19274
SM

Oggetto: decreto legge fiscale. Ulteriori disposizioni di interesse.

Di seguito, si illustrano brevemente alcune, ulteriori, disposizioni del decreto fiscale ritenute di interesse, dopo quelle già oggetto di un primo commento con la circolare Conftrasporto NOR19267 del 28 Ottobre u.s.

  • Contrasto alle indebite compensazioni (art. 3)

Vengono introdotte nuove regole per la compensazione orizzontale dei crediti (ossia tra crediti di imposta e contributi di natura diversa): i soggetti passivi IVA potranno utilizzare in compensazione i crediti IVA, IRES, IRPEF, IRAP ed addizionali, maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, di importo superiore a 5.000 euro annui, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Di conseguenza, i crediti maturati nel 2019 potranno essere utilizzati solo a partire dal secondo semestre del 2020, ossia quando sarà possibile presentare le relative dichiarazioni.

  • Ritenute e compensazioni negli appalti e subappalti (art.4)

Nella nostra prima comunicazione sul decreto, abbiamo descritto gli aspetti principali della novità contenuta all’art. 4 che, dal 1 Gennaio 2020, prevede l’obbligo del committente (sostituto d’imposta e residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi) che affidi ad un’impresa il compimento di un’opera o di un servizio, di provvedere al versamento delle ritenute fiscali trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Nonostante nel titolo della disposizione si faccia riferimento ai soli appalti e ai subappalti, l’intenzione del Governo che traspare dalla lettura della relazione di accompagnamento del provvedimento, è quella di voler applicare questo meccanismo anche al di fuori degli appalti e, precisamente, ai “..contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice”.
Verificheremo se questa norma subirà degli aggiustamenti durante l’iter di conversione in Legge del decreto, e quale sarà l’ambito di applicazione che, prevedibilmente, verrà dettagliato in modo più preciso dai competenti organismi (Agenzia delle Entrate ed altri).

  • Contrasto alle frodi in materia di accisa (art.5)

Viene estesa la platea dei soggetti che hanno a disposizione serbatoi di prodotti energetici, obbligati a dotarsi della licenza fiscale e alla tenuta dei registri di carico e scarico. La norma, infatti, estende questi obblighi anche:

  • agli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi (anziché 25);
  • agli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi (anziché i 10 metri cubi).

L’ampliamento della platea avverrà dal quarto mese successivo a quello della pubblicazione di una determinazione dell’Agenzia delle entrate con cui, a beneficio dei nuovi obbligati, verranno introdotte delle semplificazioni per la tenuta dei predetti registri.

  • Prevenzioni delle frodi nel settore dei carburanti (art.6)

La norma prevede una serie di prescrizioni dirette a combattere le frodi nel settore dei carburanti, tra cui l’esclusione dell’utilizzo della lettera d’intento per le cessioni e per le importazioni definitive. L’unica eccezione è stata prevista per gli acquisti di gasolio commerciale da parte di imprese esercenti attività di trasporto merci e passeggeri, presso depositi commerciali e da soggetti che non rivestano la qualifica di depositario autorizzato, di destinatario registrato, ovvero da soggetti diversi dai cd traders (coloro che, per lo stoccaggio di prodotti energetici, si avvalgono di depositi di terzi).

  • Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati (art. 9)

In tema di acquisto intracomunitario di veicoli fiscalmente usati (ossia quelli che hanno percorso più di 6000 Km e venduti almeno 6 mesi dopo la prima immatricolazione), la norma introduce l’obbligo della preventiva verifica dell’Agenzia delle entrate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell’IVA con il modello F24 El.Ide.

Le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA vengono, quindi, equiparate a quelle dei soggetti consumatori finali. La norma rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità della predetta verifica.

  • Utilizzo dei files delle fatture elettroniche (art. 14)

L’articolo in esame consente l’utilizzo dei files delle fatture elettroniche anche per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria (contrasto di qualunque forma di illegalità, anche in settori diversi da quello strettamente tributario, quali ad esempio la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale), oltre che per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale.

A tal fine, quindi, la norma dispone che tali files vengano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione e, comunque, fino alla definizione di un eventuale giudizio.

  • Semplificazioni fiscali (art. 16)

L’avvio del processo graduale per la predisposizione di precompilate IVA da parte dell’Amministrazione finanziaria, viene differito al secondo semestre 2020.
In particolare:

  • a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020 – in via sperimentale – l’Agenzia delle entrate dovrà mettere a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia (in un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa), le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
  • sulla base dei dati IVA 2021, dovrà essere elaborata la dichiarazione annuale precompilata.

  • Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)

E’ prevista una comunicazione in modalità telematica, da parte dell’Agenzia delle entrate, in caso di versamento dell’imposta di bollo (sulle fatture elettroniche) omesso, insufficiente, tardivo. L’Agenzia dovrà comunicare l’ammontare dell’imposta e della sanzione (30% dell’importo non versato), ridotta di un terzo, nonché dei relativi interessi.

Se il contribuente non provvede al pagamento entro il breve termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si procederà con l’iscrizione a ruolo.

La disposizione troverà applicazione a partire dalle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 tramite lo SdI.

  • Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici (art. 33)

La norma dispone la proroga del termine di ripresa della riscossione per i contribuenti aventi  residenza o sede legale nei comuni in provincia di Catania, colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018. che hanno beneficiato della sospensione nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre 2019. In particolare, la nuova norma stabilisce che la ripresa della riscossione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 gennaio 2020 ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili da versare entro il 16 di ogni mese.

Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, debbono riprendere entro il mese di gennaio 2020.

  • Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (art. 37)

Il termine di pagamento della prima o unica rata per i contribuenti che hanno presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. “rottamazione-ter” entro il 30 aprile 2019 (ovvero che provengono dalla c.d. “rottamazione-bis”) slitta al 30 novembre 2019.

  • Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti (art. 39)

L’art. 39 del decreto inasprisce le sanzioni legate ad una serie di condotte illecite legate alle dichiarazioni IVA e dei redditi, all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, alle compensazioni indebite per crediti non spettanti o inesistenti di importo superiore a 100.000 €, ecc. Il comma 2 prevede dei riflessi di alcune delle sopraindicate condotte (in particolare, del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), sotto il profilo della responsabilità amministrativa societaria ex d.lgs 231/2001: nei confronti dell’ente, si applica infatti la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (l’importo di una quota, si ricorda, va da un minimo di 258 euro ad un massimo di euro 1.549 euro).

Cordiali saluti.

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NOR19274