INA20019 – Oggetto: Inail. Autoliquidazione 2019/2020, pubblicazione dell’Istruzione operativa e della Guida.

Il Fisco Semplice n.12-2019

14 Gennaio 2020

LAV20020 – Oggetto: Lavoro. Scadenze entro il 31 Gennaio p.v

14 Gennaio 2020

Il Fisco Semplice n.12-2019

14 Gennaio 2020

LAV20020 – Oggetto: Lavoro. Scadenze entro il 31 Gennaio p.v

14 Gennaio 2020

Roma, 14 Gennaio 2020

INA20019
SM

Oggetto: Inail. Autoliquidazione 2019/2020, pubblicazione dell’Istruzione operativa e della Guida.

Dal 13 Gennaio u.s, l’Inail ha reso disponibile nella sezione dedicata del proprio sito internet (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html), l’Istruzione operativa e la Guida all’autoliquidazione 2019/2020.

Entro il prossimo 17 Febbraio, il datore di lavoro è chiamato ai seguenti adempimenti:

  • calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);
  • conteggiare il premio di autoliquidazione, dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
  • pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

La scadenza ultima per l’invio delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso del 2019, è stata invece fissata al 2 Marzo 2020. Il mancato rispetto di questo termine, comporta la sanzione amministrativa di 770,00 euro (misura ridotta: 250,00 euro; misura minima: 125,00 euro), se la mancata o tardiva comunicazione non comporta una liquidazione del premio inferiore al dovuto.

La rateizzazione del premio in quattro rate è possibile, applicando i seguenti coefficienti per il calcolo degli interessi:

Rata

Data di scadenza

Data pagamento

Coefficiente

1

16.2.2020

17.2.2020

0

2

16.5.2020

18.5.2020

0,00226767

3

16.8.2020

20.8.2020

0,00461178

4

16.11.2020

16.11.2020

0,00695589

I datori di lavoro che presumano di erogare, nell’anno 2020, un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 (ad esempio, per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2020) entro il 17 febbraio p.v devono inviare all’Inail la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte attraverso il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020.

In ordine alla riduzione del premio per le imprese artigiane, l’Inail ha fornito queste istruzioni:

  • Regolazione 2019. Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2017-2018 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, inviata entro il 16 maggio 2019.
    La riduzione si applica alla regolazione 2019, nella misura del 7,38%. 
    Nelle basi di calcolo del premio, la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2019 Agevolazioni” con il codice 127.
  • Regolazione 2020. L’applicazione della riduzione alla regolazione 2020, per l’autoliquidazione 2020/2021, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2019, da presentare entro il 2 marzo p.v.

Cordiali saluti

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