FIS19239 – Oggetto: Fatturazione elettronica. Precisazioni delle Entrate sulla data della fattura per le prestazioni di servizi e sulle condizioni per la fatturazione differita.

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Roma, 25 Settembre 2019

FIS19239
SM

Oggetto: Fatturazione elettronica. Precisazioni delle Entrate sulla data della fattura per le prestazioni di servizi e sulle condizioni per la fatturazione differita.

Nella risposta n. 389 ad interpello, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi della data della fattura elettronica per le prestazioni di servizi, da riportare nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file del tracciato xml da trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI), dopo il primo intervento dello scorso 14 Giugno u.s (vedi la circolare Conftrasporto FIS19178 del 19 Giugno).

L’Agenzia, accogliendo le istanze del mondo imprenditoriale, ha stabilito che la fattura differita emessa per più operazioni eseguite nello stesso mese solare per conto del medesimo committente, può riportare – in via convenzionale – la data di fine mese anche quando non coincida con quella dell’ultima operazione dedotta in fattura.

Nell’esempio dell’Agenzia, a fronte di più operazioni datate 10, 20 e 28 di Settembre, il contribuente può scegliere di riportare, nel campo “data documento” del file xml:

  • un giorno qualsiasi compreso tra il 28 Settembre (data dell’ultima operazione) e il 15 Ottobre 2019 (data ultima per l’invio allo SdI);
  • la data di una delle operazioni, con preferenza per l’ultima (28 Settembre) – soluzione, questa, suggerita nell’intervento del 14 Giugno u.s;
  • la data di fine mese (30 Settembre), con invio della fattura allo SdI da eseguire entro il 15 Ottobre ed IVA che confluirà nel calcolo della liquidazione del mese di Settembre 2019.

Altra precisazione importante ha riguardato l’utilizzo, a volte improprio, della fatturazione differita. Partendo dalle premesse che:

  • “le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.”;
  • Nelle prestazioni di servizi, l’IVA diventa esigibile, in generale, con il pagamento del corrispettivo (vedi art.6, comma 3 del D.P.R 633/1972).

L’Agenzia ha affermato che per le fatture riepilogative mensili emesse per prestazioni di servizi non ancora pagate (come è accaduto nel caso dell’interpello, non dissimile da quanto si verifica di norma anche nel mondo dell’autotrasporto), “non è esatto parlare di fatturazione differita”; si tratta invece “di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considerata effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file“.

Di conseguenza, riprendendo il precedente esempio, (con 3 operazioni IVA eseguite per conto dello stesso cliente nel mese di Settembre, con pagamento previsto dopo l’emissione del documento fiscale), le Entrate hanno concluso che:

  • la fattura datata 30 Settembre, deve essere inviata allo SdI entro il 12 Ottobre (nel termine previsto per la fatturazione immediata – 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione -, anziché in quello più lungo del 15 Ottobre applicabile alla fatturazione differita), con l’IVA che concorrerà alla liquidazione del mese di Settembre;
  • nella fattura datata 1 Ottobre e trasmessa il 13 dello stesso mese (quindi, nei 12 gg stabiliti per le fatture immediate), l’IVA confluirà nella liquidazione di Ottobre 2019.

Cordiali saluti

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FIS19239

Risposta Agenzia delle Entrate