
FIS19025 – Oggetto: Credito d’imposta per la formazione 4.0. Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione.
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23 Gennaio 2019Roma, 23 gennaio 2019
NOR19026
MQ
Oggetto: Autotrasporto. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel primo semestre 2019.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito, con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2019, che per il primo semestre 2019, il saggio d’interesse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento, è fissato nella misura dello 0,% (equivalente al quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea).
Di conseguenza l’interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre il 60° giorno dall’emissione (in forza del comma 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008) è del 8,00% (cioè quello fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze maggiorato di otto punti).
Si riporta in calce il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Cordiali saluti.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – COMUNICATO
Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (G.U. n. 18 del 22.1.2019)
Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2019 il tasso di riferimento e’ pari allo 0 per cento.
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