
INA19151 – Oggetto: Inail. Richiesta on line dei servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchi.
15 Maggio 2019GRAN SASSO. REVOCA DELLA CHIUSURA DEL TRAFORO
16 Maggio 2019Roma, 15 Maggio 2019
INP19152
SM
Oggetto: Agevolazioni sui premi di produttività. Applicazione anche al contributo aggiuntivo Ivs, della decontribuzione prevista dal d.l 50/2017.
L’Inps ha emanato il messaggio n. 1817 del 10 Maggio, con il quale ha chiarito che la riduzione contributiva sui premi di produttività dei lavori dipendenti, prevista dall’art. 55 del d.l 50/2017, include anche la contribuzione aggiuntiva Ivs; pertanto, i datori di lavoro che fruiscono di questa misura (20 punti percentuali IVS), provvedono ad applicarla anche sull’aliquota aggiuntiva dello 0,50% prevista dall’articolo 3 della citata legge n. 297/1982.
Inoltre, poiché il comma 16 del citato articolo 3 prevede una detrazione dalla quota annua del TFR in misura pari al predetto incremento contributivo, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS sul premio, il datore di lavoro non dovrà operare il correlato abbattimento sulla quota del TFR.
Ricordiamo che il citato art. 55 del d.l 50/2017 stabilisce che, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (con le modalità stabilite nel citato decreto interministeriale), in riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800 € si applichi:
- una riduzione pari a 20 punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
- l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
- la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.
Le modalità applicative della decontribuzione sono state disciplinate dall’Inps con la circolare n. 104 del 18 Ottobre 2018 (sulla quale vedi la nota Conftrasporto FIS18232 del 18 Ottobre 2018), alla quale si rinvia per gli approfondimenti.
Cordiali saluti.
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