Comunicazioni sulla Viabilit? Nazionale. Anno 2018
31 Dicembre 2018Manovra con luci e qualche ombra. Risposte concrete all’autotrasporto in tema di risorse e importanti novit? sulle revisioni. Buon inizio per il vice-ministro Rixi ed il ministro Toninelli.
2 Gennaio 2019Roma, 2 Gennaio 2019
FIS19001
SM
Oggetto: Legge di Bilancio 2019. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Disposizioni di interesse per l’autotrasporto.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 31 Dicembre u.s (Supplemento ordinario n. 62) è stata pubblicata la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (cd Legge di Bilancio per il 2019), all’interno della quale sono state inserite delle norme che recepiscono alcune, importanti, richieste che il settore aveva avuto modo di manifestare durante gli incontri tenuti nei mesi scorsi con il Vice Ministro Rixi, quali:
- l’eliminazione del taglio del 15% del credito di imposta sulle accise per il gasolio per autotrazione;
- l’incremento del personale delle motorizzazioni;
- l’affidamento delle revisioni dei camion alle officine private;
- il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori a causa del crollo del viadotto Polcevera;
- la conferma, per il triennio 2019 – 2021, dello stanziamento strutturale di 240 mln €, per finanziare interventi a sostegno del settore (riduzione compensata dei pedaggi, investimenti, formazione, spese non documentate per le trasferte degli artigiani).
Queste istanze hanno trovato delle risposte che, soprattutto in relazione alle accise, si traducono per le nostre imprese in un beneficio immediato visto che, in assenza di interventi, dal 1 Gennaio 2019 il credito di imposta sarebbe andato incontro ad una riduzione del 15%!
Nel dettaglio, le disposizioni che recepiscono le istanze del settore, sono le seguenti:
- Commi 57 e 58 (Accisa gasolio commerciale).
La disposizione chiarisce che il paventato taglio del 15% del credito di imposta sulle accise non avrà luogo, in quanto la disposizione che lo aveva introdotto (l’art.1 comma 234, secondo periodo della Legge 190 del 2014) deve ritenersi implicitamente abrogata dopo l’avvento del decreto legge 193/2016 (convertito con Legge 225 del 1 Dicembre 2016 – vedi nota Conftrasporto FIS16271 del 7.12.2016), il quale ha riunificato in un nuovo articolo del T.U doganale sulle accise (si tratta dell’art. 24 ter del d.lgs 504/1995), tutta la normativa di riferimento della misura.
- Commi 372-374 (Assunzioni MIT)
Al fine di svolgere le necessarie attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, viene autorizzata l’assunzione, nel 2019, di 50 unità di personale presso il Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
- Commi 1049-1050 (Affidamento revisioni veicoli pesanti ad officine private)
Con una modifica all’art. 80 del Codice della Strada, viene estesa ai veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate (ad esclusione di quelli destinati al trasporto di merci pericolose e al trasporto di prodotti deperibili in regime di temperatura controllata ATP), la possibilità per il MIT di affidare le revisioni ad officine private. La novità sarà resa operativa con un successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che dovrà dettare le necessarie disposizioni attuative; ciò nonostante, le stessa appare di fondamentale importanza per risolvere una problematica che era fonte di notevoli preoccupazione per il nostro settore.
- Comma 1019 (ristoro maggiori spese per autotrasporto a causa del crollo del viadotto Polcevera)
Anche per gli anni 2019 e 2020, resterà operativa la misura già introdotta, per il 2018, dal decreto legge “Genova” (decreto n. 109/2018, convertito con Legge 130 – vedi la nota Conftrasporto NOR18253 del 20.11.u.s), per indennizzare gli autotrasportatori delle maggiori spese affrontate a seguito del crollo del viadotto Polcevera (e per la quale si è ancora in attesa della pubblicazione del decreto attuativo del MIT). Il Parlamento ha infatti stanziato 80 mln € per ciascuna delle predette annualità, allo scopo di ristorare l’autotrasporto dei costi legati alla forzata percorrenza di tratti autostradali aggiuntivi ed alle difficoltà logistiche per l’ingresso e l’uscita dalle aree urbane e portuali. Collegati a questo fatto, vi sono anche gli interventi previsti ai commi dal 1023 al 1027, relativi al finanziamento di 50 mln € per l’Autorità di sistema portuale di Genova e all’ottimizzazione della logistica nella città di Genova.
In aggiunta alle predette misure, segnaliamo che i commi dal 291 al 295 della Legge di Bilancio prevedono un incentivo per favorire l’avvicinamento alla professione di conducente dei camion, sulla cui riuscita, tuttavia, ad oggi è lecito nutrire dei dubbi tenuto conto che la norma potrebbe, addirittura, sortire effetti opposti a quelli sperati. In sintesi, l’incentivo (che sarà reso operativo con un successivo decreto del Ministero del Lavoro che, speriamo, chiarisca le perplessità prima evidenziate), si articola:
- per il conducente, nel rimborso del 50% delle spese sostenute e documentate per conseguire la patente e le abilitazioni professionali. A tal fine, deve trattarsi di soggetti assunti con regolare contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, che non abbiano compiuto il 35° anno d’età alla data del 1 Gennaio 2019, inquadrati presso imprese di autotrasporto di merci in conto terzi regolarmente iscritte all’Albo e al Registro Elettronico Nazionale (REN), con le qualifiche Q1, Q2 e Q3 del CCNL Logistica trasporto merci e spedizione. Il rimborso sarà erogato direttamente dal datore di lavoro;
- per l’impresa di autotrasporto, in una detrazione d’imposta pari all’ammontare dei rimborsi erogati, nei limiti di 1.500 euro complessivi per ciascun periodo d’imposta.
Sempre in materia di trasporto, segnaliamo anche i commi:
- 234 – 235 (ecobonus vie navigabili interne)
L’ecobonus per l’utilizzo delle autostrade del mare, è stato esteso al trasporto per le vie navigabili interne, con uno stanziamento di 2 mln € per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 mln dal 2021.
- 891 (Messa in sicurezza ponti bacino Po)
Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi, in sostituzione di quelli con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, nello stato di previsione del MIT viene istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2019 al 2023. Un successivo Decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata, disporrà l’assegnazione delle risorse in favore delle città metropolitane, delle province competenti e dell’ANAS, quali soggetti attuatori.
- 134 – 138 (contributi alle Regioni a Statuto ordinario, anche per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti).
Per questa misura, sono stati previsti stanziamenti nel limite complessivo di: 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025; 270 milioni di euro per l’anno 2026; 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032; 360 milioni di euro per l’anno 2033. Per almeno il 70 per cento per ciascun anno, i contributi vengono assegnati dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio, entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento. Il comune beneficiario, a sua volta, deve affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi dalla data di attribuzione delle risorse.
- 1031 – 1043 (ecotassa per le autovetture e detrazioni fiscali per acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica)
In via sperimentale, gli acquisti (anche in locazione finanziaria) e le immatricolazioni effettuate in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di autovetture nuove che emettano più di 160 grammi di CO2 per chilometro, saranno assoggettati al pagamento di un’imposta parametrata al livello delle emissioni, come segue:
- tra 161 e 175 grammi di CO2 al Km, l’imposta sarà di €1.100;
- tra 175 e 200 grammi, ammonterà ad €1.600;
- tra 201 e 250 grammi, ammonterà ad €2.000;
Per emissioni superiori a 250 grammi di CO2 per chilometro, l’imposta sarà pari ad €2.500.
La tassa sarà dovuta anche in caso di reimmatricolazione, in Italia, di un’autovettura già immatricolata in altro Stato, mentre dalla stessa sono stati esentati i veicoli speciali (Camper, ambulanze, veicoli blindati, autofunebri) di cui al punto 5 dell’Allegato II della Direttiva CE 46 del 2007.
Contestualmente, a chi acquisterà – sempre dal 1° marzo 2019, al 31 dicembre 2021 – anche in locazione finanziaria e immatricolerà in Italia un’autovettura nuova di prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro – Iva esclusa, verrà riconosciuto un contributo economico parametrato ai grammi di CO2 per chilometro emessi dal veicolo, pari ad euro 6.000 (per emissioni pari o inferiori a 20 grammi) e ad euro 2.500 (per emissioni di CO2 comprese tra 21 e 70 grammi al chilometro), purché contestualmente venga rottamato un veicolo della medesima categoria, di classe ambientale Euro1, 2, 3 o 4; in assenza di rottamazione, l’importo scenderà, rispettivamente, a 4.000 € e a 1.500 €. Il contributo sarà corrisposto all’acquirente direttamente dal venditore mediante compensazione del prezzo d’acquisto, e non potrà cumularsi con altro incentivo nazionale. Un successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo economico detterà le necessarie disposizioni applicative.
Infine, il comma 1039 prevede detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
Per quanto riguarda le misure di sostegno di carattere generale per le imprese, segnaliamo tra le altre:
- la proroga della Nuova Sabatini che, altrimenti, sarebbe cessata lo scorso 31 Dicembre. La norma (il comma 200) integra la precedente autorizzazione di spesa di: 48 milioni di euro per l’anno 2019; 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 48 milioni di euro per il 2024.
- la proroga dell’iper ammortamento per gli investimenti in Industria 4.0 (commi 60 – 65) che, com’è noto, comprendono anche le tecnologie per la movimentazione della merce. Alla proroga si accompagnano anche delle nuove aliquote: 170% per progetti di importo fino a 2,5 mln €; 100% per progetti di importo compreso tra 2,5 e 10 mln €; 50% per investimenti tra i 10 e i 20 mln €. Viceversa, nessuna proroga c’è stata in merito al super ammortamento.
- per gli immobili strumentali (es capannoni), il raddoppio della percentuale di deducibilità dell’IMU ai fini Ires e Irpef, che passa al 40% (in precedenza, ammontava al 20%);
- la revisione delle tariffe dei premi Inail (comma 1121), con l’obiettivo di realizzare una sostanziosa riduzione degli attuali importi (all’incirca del 30%), la quale sarà operativa sin dalla prossima autoliquidazione il cui termine – proprio per consentire l’avvio di questa novità – è stato differito dal comma 1125 al 16 maggio. Da evidenziare che una parte dei fondi dedicati all’intervento, proviene da una riduzione degli stanziamenti dedicato al Bando ISI e allo sconto prevenzione.
Cordiali saluti.
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