FIS18232 – Oggetto: Agevolazioni sui premi di produttivit?. Chiarimenti sulla decontribuzione prevista dal d.l 50/2017 e sui presupposti applicativi.

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FIS18233 – Oggetto: Decreto fiscale. Disposizioni in materia di autotrasporto.

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Roma, 23 Ottobre 2018

FIS18232
SM

Oggetto: Agevolazioni sui premi di produttività. Chiarimenti sulla decontribuzione prevista dal d.l 50/2017 e sui presupposti applicativi.

L’Inps e l’Agenzia delle Entrate hanno emanato due importanti chiarimenti sull’agevolazione per i premi di risultato stabiliti dalla contrattazione di secondo livello.

La misura, come si ricorderà, è stata prevista a beneficio dei lavoratori con reddito non superiore a 80.000 € annui, e consiste nella tassazione agevolata del 10 % dei premi di risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello per incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili sulla base di parametri dettati dal decreto interministeriale – Lavoro ed Economia – del 25 Marzo 2016 (vedi la circolare Conftrasporto LAV16093 del 31 Marzo 2016).

Tale agevolazione, introdotta dalla Legge di Stabilità del 2016 (art.1, commi 182 e 191 della legge 208/2015), in questi anni è stata oggetto di alcuni ritocchi tra i quali quello previsto dal decreto legge 50/2017 (art.55). Quest’ultima norma ha stabilito che per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (con le modalità stabilite nel citato decreto interministeriale), in riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore a 800 € si applichino le seguenti misure:

  1. una riduzione, pari a venti punti percentuali, dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro;
  2. l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente;
  3. la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico.

L’Inps, con la circolare n. 104 del 18 Ottobre u.s ha dato il via libera alla predetta decontribuzione a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2018, da presentare entro il 31 dicembre p.v, sia per la quota prevista per i datori di lavoro (20%) sia per quella a favore dei lavoratori (100%); per i premi legati a contratti di secondo livello sottoscritti dopo il 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del d.l 50/2017), sarà possibile recuperare la maggiore contribuzione versata tramite la procedura delle regolarizzazioni.

Sempre nella stessa circolare, l’Inps ha tra l’altro precisato che:

  • l’aliquota IVS da prendere a riferimento, è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile (principio di cassa);
  • la riduzione è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla norme vigenti ma, in questo caso, l’aliquota a carico del datore di lavoro sul quale operare la riduzione di 20 punti, è quella al lordo di eventuali agevolazioni che, invece, andranno calcolate sulla contribuzione residua dovuta;
  • i premi interessati dalla riduzione contributiva sono quelli erogati ai lavoratori subordinati, a prescindere  dalla tipologia del rapporto (part time, tempo determinato, ecc..);
  • lo sgravio si applica automaticamente, per cui non occorre ricevere l’autorizzazione dell’Inps. Inoltre, esso spetta anche quando il lavoratore abbia rinunciato al regime di tassazione agevolata dei premi di risultato;
  • in presenza di più rapporti di lavoro intrattenuti dal lavoratore in corso d’anno che diano diritto al premio di risultato, il beneficio potrà essere fruito dal successivo datore di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 € di premio.

Sempre in materia di premi di risultato, segnaliamo anche la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 78 del 18 Ottobre, la quale ha chiarito che tra i presupposti per la detassazione c’è quello del risultato incrementale conseguito dall’azienda, rispetto a quello precedente l’inizio del periodo di maturazione del premio. In altre parole, per avere diritto alla misura non basta aver raggiunto gli obiettivi fissati dalla contrattazione di secondo livello in un determinato periodo (che può essere annuale, infrannuale o ultrannuale); è invece indispensabile che il “risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo stesso”. Pertanto – conclude l’Agenzia – “il requisito dell’incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso,…, costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione”.

Cordiali saluti.

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FIS18232

circolare INPS 104

Risoluzione ag. Entrate