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EUR18207
SM
Oggetto: Lavoratori distaccati da altro Stato U.E. Legislazione applicabile in caso di sostituzione. Sentenza Corte di Giustizia.
Con Sentenza emessa nella causa c 527/16, diffusa ad inizio Settembre c.a, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che quando un lavoratore distaccato dal suo datore di lavoro in un altro Stato membro venga sostituito da un altro soggetto distaccato da un altro datore di lavoro, “quest’ultimo lavoratore non può continuare ad essere assoggettato alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro esercita abitualmente la sua attività”; per cui egli – in deroga alla normativa attuale sul distacco – è immediatamente sottoposto al regime della sicurezza sociale dello Stato membro in cui lavora.
Il comunicato stampa della Corte (che si allega insieme alla Sentenza) evidenzia che “È solo a determinate condizioni che il legislatore dell’Unione ha previsto la possibilità che un lavoratore distaccato continui ad essere soggetto al regime della sicurezza sociale dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro svolge abitualmente le sue attività. Pertanto, il legislatore ha escluso tale possibilità qualora il lavoratore distaccato sostituisca un’altra persona. Secondo la Corte, si configura una sostituzione del genere nel caso in cui un lavoratore distaccato dal suo datore di lavoro per svolgere un lavoro in un altro Stato membro sia sostituito da un altro lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro.
Il fatto che i datori di lavoro dei due lavoratori interessati abbiano la loro sede nello stesso Stato membro o il fatto che essi intrattengano eventuali legami sotto il profilo personale od organizzativo sono irrilevanti al riguardo.”
Cordiali saluti
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