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30 Luglio 2018Roma, 30 Luglio 2018
CIR18186
SM
Oggetto: applicazione delle regole sul distacco transnazionale alle operazioni di cabotaggio svolte in Italia da vettori esteri. Nuove precisazioni degli Interni.
Con una circolare del 25 Luglio u.s, il Ministero dell’Interno è tornato ad occuparsi del controllo, su strada, delle formalità introdotte lo scorso anno dall’art. 47 bis del d.l 50/2017, a proposito della comunicazione preventiva di distacco prevista per i conducenti di imprese estere che effettuano cabotaggio stradale nel nostro Paese.
Come si ricorderà, gli Interni si erano già occupati del tema con una nota del 10 Luglio u.s (vedi circolare Conftrasporto CIR18171 dell’11 Luglio u.s), alla quale ha poi fatto seguito, a distanza di qualche giorno, una circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 17 Luglio (commentata con circolare LAV18179 del 18 Luglio), dove sono state effettuate alcune puntualizzazioni rispetto alla prima nota degli Interni. Per questo motivo, la Direzione Centrale per le specialità è dovuta ritornare sull’argomento con una seconda circolare del 25 Luglio u.s (prot. 300/A/5797/18/108/13/1), fornendo le seguenti precisazioni:
- a causa dei ritardi accumulati dal Ministero del Lavoro nell’aggiornamento della piattaforma informatica da utilizzare per la compilazione e trasmissione della comunicazione preventiva di distacco, attualmente la mancata indicazione – in lingua italiana – della paga oraria lorda in euro del conducente e delle modalità di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, non è ancora sanzionabile. Inoltre, le predette informazioni aggiuntive sono richieste soltanto nelle comunicazioni relative ai trasporti di cabotaggio eseguiti in Italia da imprese estere.
- L’obbligo di tenere a bordo la comunicazione preventiva di distacco, riguarda sia le imprese italiane che utilizzano lavoratori distaccati, sia quelle straniere che operano in regime di cabotaggio in Italia;
- La mancanza nella comunicazione di distacco delle più volte citate informazioni aggiuntive in lingua italiana (quando diventerà sanzionabile), non deve essere segnalata all’Ufficio periferico dell’INL, trattandosi di un accertamento che compete agli organi di Polizia Stradale. Viceversa, gli agenti di Polizia devono segnalare al competente Ispettorato territoriale del lavoro, l’assenza sul mezzo della predetta comunicazione. In questo caso, infatti, concorrono due tipi di violazioni previste dal. D.lgs 136/2016:
- quella dell’art. 10, comma 1 ter, legata alla mancanza sul veicolo della copia della comunicazione preventiva, punita con il pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 € da effettuarsi nelle mani dell’agente accertatore ai sensi dell’art. 207 c.d.s, che compete alla Polizia stradale;
- quella dell’art. 12.1 per la violazione degli obblighi di comunicazione, di competenza dell’Ispettorato, per la quale è prevista una sanzione pecuniaria da 150 € a 500 € per ogni lavoratore coinvolto;
- le disposizioni dell’art. 207 c.d.s sul pagamento immediato della sanzione da parte dei conducenti di veicoli immatricolati all’estero, si applicano esclusivamente alle violazioni di cui all’art. 10, comma 1 bis, 1 ter e 1 quater del d.lgs 136/2016.
Cordiali saluti.
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