NOR18170 – Oggetto: Autotrasporto. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel secondo semestre 2018.

Il Governo deve assumersi precise responsabilit? sui trasporti.

11 Luglio 2018

CIR18171 – Oggetto: Controlli sul rispetto della normativa sui distacchi transnazionali nell’ambito delle operazioni di cabotaggio svolte in Italia. Nota del Ministero dell’Interno.

11 Luglio 2018

Il Governo deve assumersi precise responsabilit? sui trasporti.

11 Luglio 2018

CIR18171 – Oggetto: Controlli sul rispetto della normativa sui distacchi transnazionali nell’ambito delle operazioni di cabotaggio svolte in Italia. Nota del Ministero dell’Interno.

11 Luglio 2018

Roma, 11 luglio 2018

NOR18170
MQ 

Oggetto: Autotrasporto. Interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento per le fatture di trasporto nel secondo semestre 2018.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito, con proprio comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2018, che anche per il secondo semestre 2018, il saggio d’interesse base da applicare a favore del creditore nei casi di ritardato pagamento, è fissato nella misura dello 0,% (equivalente al quello del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea).

Di conseguenza l’interesse moratorio da applicare in caso di ritardato pagamento delle fatture di trasporti, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 231/2002 per fatture pagate oltre il 60° giorno dall’emissione (in forza del comma 13 dell’articolo 83bis della legge 133/2008) è del 8,00% (cioè quello fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze maggiorato di otto punti).

Si riporta in calce il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Cordiali saluti.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – COMUNICATO 

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore  nei  casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (G.U. n. 158 del 10.7.2018)

Ai sensi dell’art. 5  del  decreto  legislativo  n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2018  il tasso di riferimento  è pari  allo 0 per cento. 

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NOR18170