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26 Giugno 2018
FIS18160 – Oggetto: Accise. Presentazione delle domande di rimborso per il gasolio consumato dagli autotrasportatori nel II trimestre 2018
26 Giugno 2018Roma, 26 Giugno 2018
NOR18159
SM
Oggetto: Credito d’imposta per la formazione 4.0. Pubblicazione in G.U del decreto interministeriale (MISE e Lavoro).
Sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 22 Giugno u.s è stato pubblicato il decreto interministeriale (MISE e Lavoro) del 4 Maggio 2018, contenente disposizioni per l’avvio del credito d’imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese, durante il 2018, per la formazione del personale dipendente negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0.
Il beneficio è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017, art.1, commi 46/56 – vedi la nota Conftrasporto NOR18004 dell’ 8 Gennaio u.s), e riguarda le “attivita’ di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta’ aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A (della Legge di Bilancio 2018)”.
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Tra le disposizioni dettate dal decreto, segnaliamo le seguenti:
- Lo svolgimento dell’attività formativa nelle tecnologie prima indicate, deve essere disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente (art. 3.3);
- A ciascun dipendente dovrà essere rilasciata un’attestazione circa l’effettiva partecipazione all’attività agevolabile (art. 3.3);
- Per personale dipendente, si intende quello titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato. Per gli apprendisti, sono ammissibili solo le attività formative per l’acquisizione delle competenze nelle attività prima citate (con l’esclusione, quindi, del consolidamento delle competenze) – art. 3.4;
- Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolabile, nel limite massimo di 300.000 per ciascun beneficiario. Dette spese sono state individuate in quelle “relative al personale dipendente impiegato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione” (art. 4.1). Sono ammesse anche le ore di formazione effettuate dal dipendente in veste di docente o tutor ma, in questo caso, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente (art. 3.2);
- Il credito d’imposta è utilizzabile soltanto in compensazione tramite modello F24 telematico, pena il rifiuto dell’operazione di versamento (art.5.3);
- L’utilizzo in compensazione è ammesso dal periodo d’imposta successivo al sostenimento delle spese, previo adempimento degli obblighi di certificazione imposti dall’art. 6 del d.m (art.5.4).
Ulteriori informazioni sulla misura, sono disponibili consultando la documentazione pubblicata dal MISE all’indirizzo http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
Cordiali saluti
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