NOR18042 – Oggetto: Autorità di regolazione dei Trasporti. Contributo al funzionamento anno 2018.

Divieti integrativi trasporti eccezionali.

6 Febbraio 2018

PONTE SULLO STRETTO, CONFTRASPORTO: “BENE BERLUSCONI, L’OPERA ? UNA PRIORIT?”

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Roma, 6 Febbraio 2018

NOR18042
SM

Oggetto: Autorità di regolazione dei Trasporti. Contributo al funzionamento anno 2018.

Con delibera n. 145 del 15.12.2017 (approvata con DPCM del 15 Gennaio 2018), come integrata dalla determina del Segretario Generale n. 12 del 31 Gennaio u.s, l’Autorità di regolazione dei Trasporti ha determinato il contributo al funzionamento per l’anno 2018.

Come si ricorderà, lo scorso anno su questa vicenda sono intervenute due pronunce autorevoli:

  • quella della Corte Costituzionale che, con Sentenza n.69/2017 (commentata con la circolare Conftrasporto NOR17091 del 10 Aprile 2017), ha affermato che ferma restando la legittimità dell’ART di richiedere il pagamento di un contributo al funzionamento, i soggetti ai quali può rivolgersi tale richiesta sono soltanto quelli “che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali”;
  • quella del TAR Piemonte che, nel decidere su un ricorso presentato dalla FAI contro la delibera ART n.139/2016, inerente al contributo 2017, ha affermato che “quanto agli autotrasportatori, rappresentati dall’associazione ricorrente, costoro non possono annoverarsi tra i legittimi destinatari del contributo dovuto all’ART per l’anno 2017, non risultando alcuna concreta attività di intervento dell’ART in questo settore (neppure allegata dall’amministrazione)” (vedi la circolare Conftrasporto NOR17104 del 27 Aprile 2017).

Nelle premesse della delibera in esame, l’ART ha dato atto di aver respinto le osservazioni “volte ad escludere alcune categorie di soggetti (n.d.r. tra cui gli autotrasportatori di merci)… dall’obbligo di contribuzione, in quanto comunque riferiti agli ambiti in cui interviene l’azione dell’Autorità tramite le funzioni e i poteri assegnati dall’ordinamento”. Tuttavia, per quanto riguarda l’autotrasporto di merci, la nuova lettera i, art. 1, comma 1 della delibera ha limitato l’obbligo di pagamento del contributo ai “servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti”; questi servizi, secondo quanto stabilito dal successivo comma 2, includono “..le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2017, nella propria disponibilità almeno 10 veicoli, ciascuno di massa complessiva superiore a 16.000 (sedicimila) chilogrammi)” . Pertanto, la nuova delibera esclude dal pagamento le imprese di autotrasporto merci che, al 31 dicembre 2017, non presentavano i requisiti prima citati (disponibilità di almeno 10 mezzi di massa complessiva superiore alle 16 ton).

L’ammontare del contributo è stato fissato nello 0,6 per mille del fatturato dell’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera 145/2017, con l’esonero per importi fino a 3.000 €; di conseguenza, per le imprese di autotrasporto prima citate, l’obbligo di pagamento scatta soltanto in presenza di un fatturato superiore a 5.000.000 €.

Per quanto concerne le formalità connesse al pagamento e agli adempimenti successivi, rinviamo alla lettura delle istruzioni contenute sul sito dell’ART (http://www.autorita-trasporti.it/contributo-funzionamento-autorita/, dove è possibile prelevare anche i testi delle menzionate delibere), non prima tuttavia di aver evidenziato i seguenti aspetti di rilievo:

  • i primi due terzi del contributo devono essere versati entro il 30 Aprile p.v, mentre per il saldo la scadenza ultima è quella del 31 Ottobre 2018;
  • in caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l’impresa consorziata può escludere i ricavi derivati dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto;
  • il pagamento deve effettuarsi mediante  bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, codice  IBAN: IT03Y0100501004000000218000. Nella causale del versamento devono essere specificati: a. l’anno di riferimento (“CONTRIBUTO 2018”); b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto obbligato al versamento;
  • il mancato o parziale pagamento entro le citate scadenze comporta l’avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo Agenzia delle Entrate – Riscossione e l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine;
  • Sempre entro il 30 Aprile p.v, i soggetti tenuti al pagamento devono accedere all’area riservata del sito dell’ART (https://secure.autorita-trasporti.it/autorita_trasporti/ ), per comunicare estremi, misura e data del versamento. La comunicazione deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto obbligato al versamento con firma digitale o autografa, con allegata copia del documento di identità.

Ci riserviamo di ritornare sull’argomento in presenza di novità di rilievo.

Cordiali saluti.

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NOR18042