NOR17272 – Oggetto: : Contenitori. Distributori ad uso privato. Nuova regola tecnica di prevenzione incendi.

Monday outlook – 11/12/2017

11 Dicembre 2017

Ocse – Pensione effettiva prima dei 63 anni – 07/12/2017

11 Dicembre 2017

Monday outlook – 11/12/2017

11 Dicembre 2017

Ocse – Pensione effettiva prima dei 63 anni – 07/12/2017

11 Dicembre 2017

Roma, 11 Dicembre 2017

NOR17272
SM

Oggetto: Contenitori. Distributori ad uso privato. Nuova regola tecnica di prevenzione incendi.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 Dicembre è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Interno del 22 Novembre 2017, dal titolo “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori – distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C”.

A partire dalla sua entrata in vigore (prevista dall’art. 6 il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U, quindi dal 5 Gennaio 2018), il provvedimento abroga anche la regola tecnica di prevenzione incendi contenuta nel d.m. del 12 Settembre 2003 (sulla quale vedi la circolare Conftrasporto NOR03198 del 24 Settembre 2003), per cui interessa anche i contenitori – distributori mobili di capacità fino a 9 metri cubi (le cd cisternette), utilizzati dalle imprese di autotrasporto per rifornire di gasolio i propri veicoli.

Ai sensi dell’art. 4 del dm, la nuova regola tecnica si applica ai contenitori di nuova installazione e a quelli esistenti fatte salve, per questi ultimi, le esenzioni richiamate nelle lettere a), b), c), comma 2, dello stesso articolo; in particolare, si segnala la fattispecie della lettera b), relativa ai contenitori – distributori in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità, o per i quali è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall’art. 4 del d.p.r 151/2011 (vedi la nota Conftrasporto NOR11206 del 13 Ottobre 2011).

Per quanto riguarda le prescrizioni della nuova regola, nel rinviare alla lettura dell’allegato 1 al dm., si segnalano le seguenti:

  • la 2.2, secondo la quale la capacità complessiva del deposito di distribuzione, di 9 metri cubi, può essere ottenuta anche con più contenitori la cui distanza reciproca deve essere almeno pari a 0,8 m;
  • la 4 sui criteri di installazione e le caratteristiche costruttive dei serbatoi;
  • la 4.5, che prescrive l’obbligo di installare questi contenitori in piano, e quello di proteggerli con idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali;
  • la 4.8 che, a proposito dello sfiato del tubo di equilibrio, prevede che debba essere posto ad una distanza di 1,5 metri dai fabbricati o dai depositi di materiale combustibile e/o infiammabile;
  • la 4.10, che ammette contenitori – distributori inseriti in appositi box prefabbricati incombustibili;
  • la 5.5, che prevede la possibile riduzione fino alla metà delle distanze di sicurezza, grazie all’installazione di elementi di separazione con caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60 e con le dimensioni specificate nella medesima disposizione;
  • la 8.1 sulle caratteristiche degli estintori che devono trovarsi in prossimità del contenitore;
  • la 9.3 sulle norme di esercizio per il responsabile dell’attività e per il personale addetto al riempimento del deposito distributore (per quest’ultimo, vengono richiamate le norme sul trasporto delle merci pericolose in regime ADR).

Il testo del decreto è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

NOR17272

DM Prevenzioni incendi