NOR17232 – Oggetto: Contributo Autorità di regolazione dei Trasporti – precisazioni.

LAV17231 – Oggetto: precisazioni su richiesta contribuzione SANILOG.

12 Ottobre 2017

I costruttori esteri, le Associazioni dell’autotrasporto e della logistica contrarie all’abolizione del superammortamento per i veicoli industriali

13 Ottobre 2017

LAV17231 – Oggetto: precisazioni su richiesta contribuzione SANILOG.

12 Ottobre 2017

I costruttori esteri, le Associazioni dell’autotrasporto e della logistica contrarie all’abolizione del superammortamento per i veicoli industriali

13 Ottobre 2017

Roma, 12 Ottobre 2017

NOR17232
SM

Oggetto: Contributo Autorità di regolazione dei Trasporti – precisazioni.

Torniamo ad occuparci della vicenda del contributo all’Autorità di regolazione dei Trasporti (ART), dopo aver avuto notizia che alcune imprese operanti nel settore dell’autotrasporto hanno ricevuto l’invito dalla medesima Autorità a regolarizzare il versamento entro 30 gg.

A questo proposito, giova ricordare che le imprese di autotrasporto NON sono tenute al pagamento in questione, alla luce sia della Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/2017 (commentata con la circolare Conftrasporto NOR17091 del 10 Aprile) sia della successiva Sentenza del TAR Piemonte n. 539 del 21 aprile 2017, di accoglimento del ricorso presentato dalla FAI avverso la delibera ART n.139/2016 sui contributi del 2017 (vedi la nota Conftrasporto NOR17104 del 27 Aprile u.s).

In particolare, la Sentenza del TAR ha affermato che “quanto agli autotrasportatori, rappresentati dall’associazione ricorrente, costoro non possono annoverarsi tra i legittimi destinatari del contributo dovuto ad ART per l’anno 2017, non risultando alcuna concreta attività di intervento dell’ART in questo settore (neppure allegata dall’amministrazione), così come non è stata allegata la sussistenza di oggettive ragioni di mercato che comporterebbero l’attivazione delle competenza di cui all’art. 37 comma 2 lett. b) del d.l. n. 201/2011”.

Conseguentemente il TAR, in accoglimento del ricorso, ha annullato la lettera h) della delibera prima indicata, che includeva tra i soggetti tenuti alla contribuzione i “servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada”,  per cui nessun contributo è dovuto dalle imprese che svolgono questi servizi.

La Sentenza del TAR Piemonte può essere richiesta rivolgendosi alla Segreteria Generale della Conftrasporto.

Cordiali saluti.

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NOR17232