Divieti di circolazione all’estero. ULTERIORE AGGIORNAMENTO
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28 Marzo 2018Roma, 28 Marzo 2018
INT18080
SM
Oggetto: Limiti di massa nei trasporti combinati. Nota del Ministero dell’Interno.
Con circolare del 26 Marzo u.s (prot. 300/A/2536/18/108/5/1), la Direzione centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha fornito un chiarimento importante sui limiti di massa previsti nei trasporti combinati strada/mare e strada/ferrovia tra due Stati della U.E (dove, ricordiamo, con questo termine si intendono quei trasporti conformi alle condizioni stabilite dal dm 15 febbraio 2001, di recepimento della direttiva 92/106).
Com’è noto, la direttiva U.E 2015/719 (di modifica della direttiva 96/53/CE in materia di pesi e dimensioni dei mezzi pesanti), recepita in Italia con d.m del 6 Aprile 2017 (vedi la nota Conftrasporto NOR17142 del 13 Giugno 2017), allo scopo di agevolare i trasporti combinati di container e di casse mobili fino a 45 piedi di lunghezza, ha aumentato la massa complessiva ammissibile degli autoarticolati a 5 o 6 assi, portandola dalle precedenti 40 ton a:
- 42 ton, per i veicoli a motore a due assi con semirimorchio a 3 assi;
- 44 ton, per i veicoli a motore a 3 assi, con semirimorchio a 2 o 3 assi.
Tuttavia, la lettura della norma lasciava il dubbio sull’applicabilità di questa novità anche ai semirimorchi utilizzati nel quadro di un trasporto combinato, senza rottura di carico nel cambio di modalità di trasporto, visto che non sono stati espressamente citati dalla normativa di riferimento (si tratta dell’allegato 1, punto 2.2.2, lett. c, d della direttiva 2015/719 e del dm di recepimento).
Questi dubbi sono stati dissipati dal Ministero dell’Interno, il quale ha accolto la tesi dell’applicabilità dei limiti di massa previsti per i trasporti nazionali, anche ai trasporti combinati effettuati con semirimorchi. Più precisamente, alla tratta stradale iniziale/finale effettuata in Italia dal complesso veicolare, è “…possibile applicare il limite di massa previsto dall’art. 62 CDS per le tratte stradali iniziali/terminali effettuate in ambito nazionale. Infatti – prosegue il Ministero – il tratto stradale finale o iniziale del trasporto intermodale che si sviluppa interamente nel nostro Paese, da chiunque effettuato, si deve ritenere interamente sottoposto alle richiamate norme nazionali in materia, che consentono ai complessi veicolari a cinque o più assi di raggiungere la massa a pieno carico di 44 ton”.
Ovviamente, hanno precisato gli Interni:
- possono beneficiare di questa apertura, soltanto quei veicoli tecnicamente idonei a poter raggiungere la predetta massa limite dell’art. 62 del c.d.s;
- i trasporti internazionali cd. tuttostrada rimangono assoggettati al limite di massa complessiva massima delle 40 ton. Inoltre, per i trasporti combinati restano pienamente operative le indicazioni e le limitazioni territoriali riportate nella circolare MIT 18 Marzo 2008, n. 25149 (commentata con circolare Conftrasporto INT08076 del 31.3.2008, che si riporta in allegato unitamente all’ultima nota dell’Interno).
Cordiali saluti.
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