INA17226 – Oggetto: Inail. Denuncia infortuni sul lavoro con prognosi fino a 3 gg.

DVI17225 – Oggetto: modifica al calendario divieti di circolazione dei mezzi pesanti. Pubblicazione in G.U del d.m. 20.9.2017

11 Ottobre 2017

NOR17227 – Oggetto: CQC scadute da oltre due anni. Obbligo della prova d’esame.

11 Ottobre 2017

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11 Ottobre 2017

NOR17227 – Oggetto: CQC scadute da oltre due anni. Obbligo della prova d’esame.

11 Ottobre 2017

Roma, 11 Ottobre 2017

INA17226
SM

Oggetto: Inail. Denuncia infortuni sul lavoro con prognosi fino a 3 gg.

A partire dal 12 Ottobre p.v, entra in vigore l’obbligo per il datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni sul lavoro con prognosi di almeno 1 giorno e non superiore ai 3 gg.

Come si ricorderà, quest’obbligo è stato previsto – per finalità meramente statistiche –  dall’art.18, comma 1, lett.r del d.lgs 81/2008, ma nel corso degli anni la sua entrata in vigore è stata più volte rinviata fino all’ultima proroga al 12 Ottobre p.v, prevista nel decreto legge milleproroghe del 2017 (dl 244/2016, convertito dalla legge 19/2017 – vedi la circolare Conftrasporto NOR17054 del 1 Marzo u.s).

Di conseguenza, a partire da tale data le denunce on line all’Inail per gli infortuni sul lavoro saranno di due tipi:

  • la denuncia a fini statistici e informativi degli infortuni che determinino l’assenza del lavoratore per almeno un giorno (escluso quello dell’evento) e fino a 3 gg, da effettuare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. L’inosservanza dell’obbligo comporta, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa pecuniaria da 548 € a 1.972,80 € (art.55, comma 5, lett. h del d.lgs 81/2008);
  • la denuncia ai fini assicurativi, legata agli infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni, da effettuare sempre entro 48 ore dal ricevimento del certificato medico. L’inadempimento viene sanzionato in via amministrativa con il pagamento di una somma da 1.096 € a 4.932 €  (art.55, comma 5, lett. g del d.lgs 81/2008).

Cordiali saluti.

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INA17226