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FIS18107
SM
Oggetto: Cessioni di carburante e fatturazione elettronica. Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Proseguono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in vista dell’entrata in vigore, dal 1 Luglio p.v, dell’obbligo di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione, previsto dalla Legge di bilancio 2018 (per ulteriori approfondimenti, vedi la nota Conftrasporto FIS18089 del 5 Aprile u.s).
In particolare, lo scorso 30 Aprile l’Agenzia ha emesso due documenti:
- la circolare n.8/E, dal titolo “legge 27 dicembre 2017, n. 205 – novità in tema di fatturazione e pagamento delle cessioni di carburante” (d’ora in poi: “circolare”);
- Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n 89757/2018, che contiene le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche (d’ora in poi: “provvedimento”).
Nel rimandare gli interessati all’attenta lettura dei predetti documenti, evidenziamo di seguito alcuni degli aspetti più importanti ivi affrontati:
- L’anticipazione al 1 Luglio della fatturazione elettronica, riguarda esclusivamente le cessioni di benzina e gasolio destinati all’utilizzo come carburanti per motori per uso autotrazione. Di conseguenza, l’anticipo non coinvolge le cessioni di benzina effettuate per altre finalità (motori per gruppi elettrogeni; impianti di riscaldamento ecc.. – vedi p.1 della circolare);
- L’emissione della fattura avverrà tramite il Sistema di Interscambio (SdI), nel rispetto dei formati e delle regole tecniche stabilite dal provvedimento (vedi sempre il punto 1 della circolare). A questo proposito, segnaliamo che, per rendere il processo di fatturazione elettronica più spedito, il par. 8 del provvedimento prevede che l’Agenzia metta a disposizione degli operatori una serie di strumenti, quali:
- un software installabile su PC, per la predisposizione della fattura elettronica;
- una procedura web e un’app per la redazione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
- un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code), utile per acquisire in automatico le informazioni del cessionario acquirente necessarie all’elaborazione della fattura, tra cui l’indirizzo telematico in cui dovrà essere inviata dallo SdI. In particolare (vedi pag. 20 delle motivazioni del provvedimento), il QR-Code, “.. al pari della tessera sanitaria per i clienti privati, potrà essere mostrato dal destinatario all’emittente per consentire a quest’ultimo – se dotato di apposito lettore – di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario/committente”;
- un servizio di registrazione grazie al quale il cessionario acquirente, o un intermediario abilitato per suo conto, può indicare al SdI il canale e l’indirizzo telematico preferito per ricevere il file della fattura, tra quelli indicati al punto 3.1 del provvedimento;
- un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il SdI, in un’area riservata del sito internet delle Entrate.
- Quanto al contenuto della fattura (par. 1.1 della circolare), le Entrate hanno chiarito che le informazioni previste obbligatoriamente dalla normativa IVA possono essere integrate per le opportune finalità, con l’inserimento ad esempio della targa e del modello del veicolo rifornito; in particolare, per quanto riguarda la targa, può essere specificata utilizzando il campo “mezzo di trasporto” del file della fattura elettronica (vedi anche pag 16 delle motivazioni del provvedimento);
- sempre la circolare (par.1.4) ha confermato la possibilità di emettere un documento riepilogativo, in presenza dei requisiti stabiliti dall’art. 6.1 D.P.R 695/1996 (fatture di importo inferiore a 300 €, emesse nel corso del mese tra gli stessi soggetti).
Per quanto concerne gli strumenti di pagamento elettronici (già oggetto del provvedimento direttoriale del 4 Aprile u.s – commentato sempre con la circolare Conftrasporto del 5 aprile), la circolare chiarisce che:
- l’utilizzo a partire dal prossimo 1 Luglio è sempre indispensabile per la deduzione dei costi del carburante acquistato e per la detrazione IVA, a prescindere dal “quantum” e dal veicolo rifornito (compresi i rifornimenti relativi agli autocarri, trattori stradali, ecc..- vedi par. 2 circolare);
- per quanto riguarda l’uso di carte e buoni carburante (par. 2.1.1 della circolare), per i cd “buoni multiuso” l’obbligo di pagamento con moneta elettronica non si accompagna all’emissione della fatturazione elettronica. Più precisamente, “laddove il buono/carta dia modo di rifornirsi presso plurimi soggetti – impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, pompe c.d bianche (ossia che non fanno parte del circuito delle compagnie di distribuzione), ecc- ovvero consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA… e conseguentemente, a quello di fatturazione elettronica” ;
- è possibile pagare il carburante mediante carte di credito, di debito e prepagate, anche se emesse da operatori finanziari non tenuti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7.6 D.P.R 605/1973 (par.2.1.2 della circolare). Inoltre, l’Agenzia ritiene validi – sempre ai fini della deducibilità del costo/detrazione IVA – i pagamenti effettuati dal soggetto passivo in via mediata, ma comunque riconducibili al medesimo (es rifornimento del veicolo aziendale effettuato dal dipendente in trasferta con una sua carta di credito/debito/prepagata, e successivamente rimborsatogli dal datore; acquisto del carburante con pagamento tramite addebito diretto su conto corrente o carta di credito del cessionario, oppure attingendo ad una provvista costituita dal cessionario presso il cedente).
L’anticipo della fatturazione elettronica al 1 Luglio p.v, scatterà anche per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nell’ambito di un appalto con una pubblica amministrazione. Per esse, l’Agenzia ha preannunciato dei chiarimenti specifici non prima, tuttavia, di aver evidenziato che l’obbligo in esame non si applicherà ai passaggi successivi (quindi, laddove il servizio venga ulteriormente subappaltato).
I testi dei due documenti dell’Agenzia delle Entrate, sono disponibili ai link sottoindicati.
Cordiali saluti.
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