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FIS18085
SM
Oggetto: Fatturazione elettronica delle operazioni di cessione di carburante – nota dell’Agenzia delle Entrate.
Com’è noto (vedi la nota Conftrasporto NOR18004 dell’8 Gennaio u.s), dal 1 Luglio p.v entreranno in vigore una serie di adempimenti previsti dall’ultima Legge di Bilancio (vedi in particolare l’art.1 – commi 917, 920 – 923 della Legge 205/2017) e legati agli acquisti dei carburanti per autotrazione, quali:
- la fatturazione elettronica, per gli acquisti effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti passivi IVA (comma 920);
- l’obbligo di pagamento con moneta elettronica, ai fini della deducibilità del costo dalle imposte sui redditi e della detrazione dell’IVA (commi 922 e 923);
- l’abolizione della scheda carburante (comma 921).
Ad oggi, l’ambito di operatività di queste disposizioni presenta ancora molti aspetti da chiarire, come è stato evidenziato in numerosi articoli apparsi sulla stampa specialistica. A questo proposito, da una prima lettura delle norme sembrerebbe che:
- l’anticipo al 1 Luglio p.v dell’avvio della fatturazione elettronica (altrimenti obbligatoria dal 1 Gennaio 2019), sia circoscritto agli acquisti di carburante effettuati presso un impianto stradale di distribuzione, per cui non dovrebbe riguardare quegli acquisti effettuati da soggetti differenti;
- l’obbligo di pagamento con strumenti elettronici non ricorra ai fini della deducibilità del costo dalle imposte sui redditi, visto che la norma del TUIR dove è stata inserita (in particolare l’art. 164 del dpr 917/1986 e ss modifiche) cita tipologie di veicoli diverse dagli autocarri (autovetture, autocaravan, veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti, ciclomotori e motocicli). Diversamente, l’obbligo in esame sussiste ai fini della detrazione dell’IVA, visto che la norma (l’art.19 bis1, lettera d del dpr 633/1972 – T.U IVA) si riferisce all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli stradali a motore. Gli strumenti di pagamento consentiti, sono rappresentati da carte di credito, carte di debito o prepagate emesse da operatori finanziari abilitati, nonché da altri mezzi che dovranno essere individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
E’ auspicabile che l’Agenzia delle Entrate chiarisca al più presto la portata esatta di queste disposizioni, visti gli effetti che la Legge vi fa discendere.
Tornando alla fatturazione elettronica, sempre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nota del 22 Marzo in cui informa che il processo da utilizzare a tal fine è quello già in vigore dal 2013 per le fatture verso le Pubbliche Amministrazioni e, dal 2017, per le fatture tra privati e prevede l’utilizzo del formato XML e del Sistema di interscambio (Sdi), nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal D.M. n. 55/2013.
Al riguardo – prosegue l’Agenzia – per il corretto funzionamento del citato processo, è necessario che ciascun operatore definisca la propria modalità di colloquio con il Sdi (casella PEC o canale web service o ftp) per poter trasmettere le fatture di vendita e ricevere quelle di acquisto come previsto dalle norme.
Il testo della nota dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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