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3 Maggio 2018Roma, 3 Maggio 2018
CIR18110
SM
Oggetto: Divieto del riposo settimanale regolare nella cabina del camion. Chiarimenti del Ministero dell’Interno.
Con circolare del 30 Aprile u.s (prot. 300/A/3530/18/113/2), il Ministero dell’Interno si è occupato del divieto di prendere il riposo settimanale ordinario nella cabina del camion, a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia U.E, datata 20 Dicembre 2017, che ha confermato questo divieto (per approfondimenti, vedi la nota Conftrasporto INT17285 del 20 dicembre u.s).
Dopo aver preso atto della mancanza in Italia di una specifica sanzione amministrativa in tema (a differenza di quanto accade in altri Paesi dell’U.E – ad es. in Germania, Francia e Belgio), e all’esito di consultazioni intercorse con il MIT, il Ministero dell’Interno ha informato che il riposo settimanale regolare effettuato a bordo del mezzo, va considerato come non goduto!. Di conseguenza, la sanzione da applicare all’autista sorpreso a svolgere questo riposo nella cabina del camion, è quella prevista dall’art. 174, comma 7 del c.d.s, nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%): si tratta quindi del pagamento di una somma di denaro da €. 425 ad €. 1701 (*) (**), con il ritiro temporaneo dei documenti di guida e l’intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta.
La violazione – precisa il Ministero – può essere accertata esclusivamente nel momento in cui è commessa (quindi, in flagranza), per cui non sono ammesse contestazioni a posteriori fondate sull’analisi delle registrazioni del tachigrafo relative alle giornate precedenti il controllo su strada.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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(*) la sanzione è aumentata di un terzo, quando la violazione venga commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (art.195, comma 2 bis del c.d.s)
(**) ai sensi dell’art. 202, comma 2 bis del c.d.s, il pagamento in misura ridotta va fatto immediatamente nelle mani dell’agente accertatore, a meno che l’interessato non presti cauzione o decida di non pagare con conseguente fermo del mezzo per un periodo non superiore a 60 gg (commi 2 ter e 2 quater, art. 202 c.d.s). In caso di pagamento immediato, si applica la riduzione del 30% prevista dall’art. 202 comma 1 c.d.s (per gli approfondimenti di questa possibilità, vedi nota Conftrasporto NOR13263 del 10 settembre 2013).
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