Il Sen. Paolo Galimberti (FI) interroga i Ministri sulla decontribuzione per i conducenti che operano all’estero.
2 Agosto 2017
NOR17183 – Oggetto: dispositivi di rilevazione automatica degli eccessi di velocità. Pubblicazione in G.U del decreto MIT del 13 Giugno 2017
2 Agosto 2017Roma, 2 agosto 2017
NOR17182
SM-MQ
Oggetto: Contributi agli investimenti anno 2017. Provvedimenti ministeriali.
Sulla gazzetta ufficiale n. 178 del 1 agosto 2017 sono stati pubblicati i provvedimenti ministeriali che disciplinano la concessione degli incentivi per gli investimenti nel settore dell’autotrasporto per il 2017.
Si tratta in particolare:
- del Decreto ministeriale 20 giugno 2017 recante “Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2017” (d’ora in poi DM);
- del Decreto dirigenziale 17 luglio 2017 recante “Disposizioni operative di attuazione” delle misure incentivanti di cui al DM 20 giugno 2017 (d’ora in poi DD).
Evidenziamo di seguito la disciplina essenziale derivante dal combinato disposto dei due decreti, rimandando per gli ulteriori approfondimenti all’attenta lettura degli stessi.
Rispetto alla precedente annualità, lo stanziamento previsto per gli investimenti 2017 è stato incrementato a 35.950.177 euro (dai 25 milioni del 2016). Il periodo in cui effettuare gli investimenti va quest’anno dal 2 agosto 2017 (data di entrata in vigore del DM) al 15 aprile 2018.
BENI AGEVOLABILI (art.1 DM)
I contributi possono essere chiesti dalle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi attive in Italia, in regola con i requisiti di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e al REN, per le seguenti tipologie di beni:
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore 3,5 ton. a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel + elettrico: art. 2, comma 2, lettere a e b) ed elettrica – Full Electric, nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica: risorse destinate: 10,5 milioni di €;
- radiazione per rottamazione di automezzi di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci di massa complessiva pari o superiore alle 11,5 ton, di categoria ecologica Euro VI: risorse destinate 10 milioni di €;
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica, nonché per l’acquisizione di Rimorchi e S/R o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale: risorse destinate: 14,4 milioni di €. I dispositivi innovativi sono riportati nell’allegato 1 del decreto;
- acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed un rimorchio o semirimorchio portacasse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico: risorse destinate: 1,050 milioni di €.
Come nelle precedenti annualità, tutte le domande in regola daranno diritto a ricevere il contributo.
Il contributo pieno per ciascuna tipologia d’investimento sarà d’importo pari a quello riportato nel successivo paragrafo, a condizione che non si superi lo stanziamento sopra indicato.
In caso di superamento per una o più tipologie, il Ministero potrà effettuare una rimodulazione tra gli stanziamenti, in modo da garantire i contributi pieni.
Tuttavia, la misura del beneficio pieno potrà essere ridotta in misura proporzionale tra le imprese aventi diritto se, nonostante la rimodulazione decisa dal MIT in presenza di fondi avanzati da altre aree, le risorse disponibili risultassero ancora insufficienti (art.1.6).
Come per lo scorso anno, per le stesse tipologie di investimenti e gli stessi costi ammissibili, è esclusa la cumulabilità dei contributi previsti dal decreto con altre agevolazioni pubbliche, comprese quelle concesse a titolo de minimis (art.1.8). Di conseguenza, alla luce dei chiarimenti già forniti dal Ministero (cfr. circolare Conftrasporto CIR16253 dell’8 novembre 2016), la cumulabilità è esclusa rispetto alla cd. Sabatini ter, mentre viene consentito il cd superammortamento.
Per ciascuna impresa, la soglia massima del contributo è stata fissata in 700.000 €, per cui eventuali, maggiori, importi verranno ridotti entro questo limite (art.1.7).
Il contributo non verrà erogato in caso di trasferimento della disponibilità dei beni per i quali è stato ottenuto, nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda e quella di pagamento. Inoltre, a pena di revoca del beneficio, i predetti beni non possono essere alienati e (come per la precedente annualità) devono rimanere nella disponibilità del beneficiario fino al 31 Dicembre 2019 (art.1.9).
IMPORTI DEI CONTRIBUTI, COSTI AMMISSIBILI E EVENTUALI MAGGIORAZIONI (ART.2)
Gli investimenti finanziabili sono unicamente quelli avviati dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM (quindi a partire dal 2 agosto 2017), mentre l’ultimazione deve avvenire entro il 15 Aprile 2018 (art.2.1).
In merito all’importo del contributo e ai costi ammissibili, evidenziamo quanto segue:
- per gli investimenti della precedente lettera A), autoveicoli ecologici nuovi a trazione alternativa, gli importi sono stati differenziati tenuto conto della fascia di peso del mezzo e del tipo di alimentazione (art.2.2). In particolare:
- per gli automezzi nuovi di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton, il contributo ammonta a 4.000 € a veicolo, per quelli alimentati a metano CNG e per la motorizzazione ibrida (diesel + elettrico), e a 10.000 € a mezzo per quelli ad alimentazione elettrica (full-electrics);
- per gli automezzi nuovi di massa complessiva pari o superiore a 7 ton, il contributo ammonta ad 8.000 € a veicolo, per quelli alimentati a metano CNG, e a 20.000 € a mezzo, per quelli alimentati a gas naturale liquefatto LNG o ibrida (diesel+elettrico).
In questa tipologia di investimento rientra, come novità di quest’anno, anche l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli di massa complessiva pari a 3,5 ton. per il trasporto merci come veicoli elettrici. Il contributo ammonta al 40% dei costi ammissibili per la riconversione (comprensivi del dispositivo e dell’allestimento) con un tetto massimo di 1.000 euro.
- Per gli investimenti della precedente lettera B) – automezzi industriali Euro VI nuovi di fabbrica, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 ton, evidenziamo che il contributo può essere richiesto soltanto se, contestualmente all’acquisizione del mezzo (anche mediante locazione finanziaria), si proceda alla radiazione per rottamazione di altro automezzo anch’esso di massa complessiva non inferiore alle 11,5 ton. La contestualità è soddisfatta se la rottamazione e la nuova acquisizione avvengano nel periodo valido per gli investimenti (dal 2 agosto 2017 al 15 aprile 2018 – cfr. art. 5, comma 3 DD). Diversamente dalla precedente annualità è stata eliminata la radiazione per esportazione al di fuori della UE dell’automezzo sostituito.
L’importo del contributo è stato poi differenziato, in funzione della massa complessiva dell’autoveicolo EURO 6 acquisito ed ammonta a:
- 5.000 € per ciascun autoveicolo EURO 6 di massa complessiva da 11,5 ed inferiore a 16 ton.;
- 10.000 € per ciascun autoveicolo EURO 6 di massa pari o superiore a 16 ton.
- Per gli investimenti della precedente lettera C) – rimorchi e semirimorchi nuovi per il combinato ferroviario e marittimo, muniti di almeno uno dei dispositivi innovativi previsti dall’allegato 1 al DM – , il contributo previsto per le PMI è stato determinato nel limite del 10% del costo di acquisizione per le medie imprese, e del 20% di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 € per ogni semirimorchio (art.2.4.a). Peraltro, la disposizione precisa che le acquisizioni di questi beni “sono ammissibili qualora sostenute nell’ambito di un programma di investimenti destinato a creare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente” (art.2.5.a DM).
Per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano nella definizione comunitaria di PMI (cioè per le imprese “grandi”), il beneficio è stato determinato dal MIT in 1.500 €; somma che, secondo la valutazione ministeriale, rappresenta il 40% della differenza di costo tra i veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali (art.2.5.b DM).
Rispetto alla precedente annualità, sono state ricomprese in questa tipologia d’investimento anche:
- le acquisizioni di rimorchi e S/R o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 ton. allestiti per il trasporto in regime ATP, mono o multitemperatura, “purché le unità frigorifere/ calorifere siano alimentate da motore conforme alla fase V (stage V) del Regolamento UE 2016/1628 o da unità criogeniche autonome non collegate al motore del veicolo trainante oppure da unità elettriche funzionanti con alternatore collegate al motore del veicolo trainante. Tutte le predette unità devono essere dotate di gas refrigeranti con un GWP inferiore a 2.500”:
- le sostituzioni nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiore alle 7 ton. allestiti per il trasporto in regime ATP, mono o multitemperatura, delle unità frigorifere/calorifere installate ove non rispondenti agli standard ambientali di cui al precedente capoverso con unità conformi ai predetti standard.
- Anche per entrambe queste due ultime tipologie d’investimento viene previsto un beneficio identico a quello dei rimorchi o semirimorchi per il trasporto combinato sopra indicato.
- Per gli investimenti della precedente lettera D) – gruppo di 8 casse mobili e un rimorchio o semirimorchio portacasse, il contributo è stato confermato (come lo scorso anno ) in 8.500 € (art.2.6).
Per le PMI, su espressa richiesta delle stesse, è applicabile una maggiorazione del contributo del 10%, nelle seguenti ipotesi:
- per gli investimenti delle precedenti lettere A), B), D). In tal caso, in allegato alla domanda, gli interessati dovranno trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il numero delle unità di lavoro dipendenti (ULA) e il volume del fatturato conseguito nell’ultimo esercizio fiscale;
- per tutti gli investimenti, se effettuati da imprese aderenti ad una rete di imprese. In questo caso, alla domanda occorrerà allegare anche il contratto di rete di cui alla Legge 33 del 9.4.2009.
Queste maggiorazioni sono cumulabili e si applicano entrambe sull’importo netto del contributo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI (art. 3 e DD).
Come per lo scorso anno, le domande devono essere presentate esclusivamente in via telematica e con firma digitale, tramite il sito ministeriale (www.ilportaledellautomobilista.it) dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte al REN o da loro raggruppamenti (consorzi o cooperative iscritte all’albo in sezione separata), nel periodo che va dal 18 settembre 2017 a tutto il 15 aprile 2018.
Ogni impresa potrà presentare una sola domanda (anche se associata ad un Consorzio o ad una Cooperativa), allegando alla stessa tutta la documentazione richiesta per la tipologia del o degli investimenti effettuati.
La documentazione da allegare (in via telematica) è sostanzialmente identica a quella della precedente annualità (ad es. contratto di acquisizione avente data dal 2 agosto 2017; prova dell’integrale pagamento del prezzo; documentazione tecnica sulla rispondenza dell’investimento effettuato ai requisiti previsti dal DM; numero di targa degli automezzi o dei rimorchi e semirimorchi – in alternativa istanza di immatricolazione degli stessi – atto notorio su PMI). Come lo scorso anno non sono ammessi acquisizioni effettuate all’estero (nemmeno se i veicoli sono poi immatricolati in Italia a chilometri zero) e i documenti redatti in lingua straniera vanno accompagnati da una traduzione in italiano certificata da traduttore ufficiale.
Per l’acquisizione di veicoli in ATP o la sostituzione con equipaggiamenti conformi alle ultime specifiche ATP prima richiamate, l’art. 7 del DD richiede una specifica attestazione del costruttore.
Le specifiche modalità per la presentazione telematica delle domande saranno pubblicate sul sito del Ministero dei Trasporti (www.mit.gov.it) a partire dall’11 settembre 2017.
ATTIVITA’ ISTRUTTORIA
L’istruttoria delle domande verrà svolta, come nelle passate annualità, dalla società RAM SpA appositamente convenzionata con il Ministero dei Trasporti. La validazione degli esiti dell’istruttoria sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata con decreto dirigenziale.
In caso di lacune sanabili, le imprese richiedenti saranno chiamate ad effettuare, una volta soltanto, le opportune integrazioni, in un termine perentorio non superiore a 15 giorni; mentre nel caso di lacune insanabili (mancanza di documenti essenziali richiesti a pena di esclusione dal beneficio) l’impresa richiedente verrà esclusa dai contributi.
Nel link sottindicato si allegano i testi dei due decreti sugli investimenti.
Cordiali saluti.
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