NOR17105 – Oggetto: Lavoro. Abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio e modifica della disciplina della responsabilità solidale negli appalti. Conversione del decreto legge 25/2017.

Oggi nel web il questionario sui trasporti del Movimento 5 Stelle.

27 Aprile 2017

INT17106 – Oggetto: Svizzera. Aumento dei pesi e delle dimensioni per alcuni tipi di veicoli pesanti.

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Roma, 27 Aprile 2017

NOR17105
SM

Oggetto: Lavoro. Abrogazione delle disposizioni sul  lavoro accessorio e  modifica della disciplina della responsabilità solidale negli appalti. Conversione del decreto legge 25/2017.

Facciamo seguito alla precedente circolare confederale NOR17075 del 20 Marzo u.s, per informarvi che sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 Aprile u.s è stata pubblicata la Legge n. 49, di conversione del decreto legge 25/2017 in materia di abrogazione delle disposizioni sul lavoro accessorio e di modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.

Il Parlamento ha confermato i contenuti originari del decreto che, ricordiamo, è intervenuto:

  • in materia di lavoro accessorio e di voucher, con l’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del d.lgs 81/2015. Di conseguenza, a partire dal 17 Marzo scorso (data di entrata in vigore del citato decreto legge), sia per le imprese private che per i cittadini è venuta meno la possibilità di acquistare i buoni lavoro (cd. voucher). I buoni acquistati fino al 17 Marzo u.s  potranno essere utilizzati fino al 31 Dicembre p.v, con le stesse modalità di comunicazione preventiva e con gli stessi limiti economici in vigore fino a quella data. A questo proposito, segnaliamo che con il messaggio n.1652 del 14 Aprile u.s, l’Inps ha dettato le istruzioni sull’utilizzo dei voucher per prestazioni di lavoro relative al periodo transitorio (17 Marzo – 31 Dicembre p.v);
  • sulla responsabilità solidale negli appalti, riformulando l’art. 29, comma 2 del d.lgs 276/2003. In particolare, è stato eliminato il primo periodo di questa disposizione, che assegnava ai CCNL la possibilità di stabilire procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva negli appalti, alternative al regime delle responsabilità in solido previsto dalla norma. Il decreto ha inoltre abrogato il secondo, il terzo e il quarto periodo di questa disposizione, per cui il testo attualmente in vigore è il seguente: “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”

Il testo del decreto legge 25/2017 post conversione in Legge, è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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nor17105

DL 25-2017