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10 Aprile 2017Roma, 10 Aprile 2017
NOR17091
SM
Oggetto: Contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Sentenza della Corte Costituzionale.
Con Sentenza n.69/2017, depositata il 7 Aprile u.s, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale della norma istitutiva del contributo al funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (d’ora in poi ART), ovvero l’art.37, comma 6, lett. b del decreto legge 201 del 6.12.2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214) che individua i soggetti tenuti al pagamento nei “gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati..”
Com’è noto, l’ART ritiene che tra i predetti soggetti rientrino anche le imprese di autotrasporto merci; ciò nonostante questa attività risulti completamente estranea dall’ambito di intervento di tale organismo, come è stato più volte ribadito con lettere indirizzate nel corso del 2014 dall’Autorità politica dell’epoca (Ministero dei Trasporti On.le Lupi e Sottosegretario ai Trasporti Del Basso De Caro), al Presidente dell’Autorità dei Trasporti Dott. Camanzi.
Il Tar Piemonte (organismo competente per territorio, davanti al quale sono stati presentati dei Ricorsi tendenti all’annullamento delle delibere dell’ART degli 2014 e 2015), prima di decidere nel merito ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 prima citato, chiedendo alla Corte di verificare se questa norma contrasti con alcune norme della Costituzione (in particolare, gli artt. 3,23,41 e 97).
La Corte Costituzionale si è ora pronunciata nel merito, effettuando le seguenti precisazioni:
- l’art.37, comma 6, lett.b del d.l 201/2011 è costituzionalmente legittimo, per cui l’ART può legittimamente pretendere il pagamento di un contributo, da coloro che svolgono un’attività assoggettata ai suoi potere regolatori (secondo questa norma, si tratta dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati);
- nonostante la legittimità costituzionale della disposizione, al capoverso 7.3 della Sentenza si legge chiaramente che la platea degli obbligati..”deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali..” Il capoverso 8 ribadisce questo concetto, nella parte in cui si legge che “La platea degli obbligati deve intendersi accomunata dall’essere in concreto assoggettati all’attività regolativa dell’ART”; demandando, poi, al giudice comune il compito di “verificare se (n.d.r. nella delibera dell’ART) nella determinazione della misura dei contributi, oltre che nell’individuazione dei soggetti tenuti a corrisponderli, siano stati o meno rispettati i criteri desumibili dall’interno contesto normativo che regola la materia…”.
In buona sostanza, dalla lettura della Sentenza si possono trarre queste considerazioni:
- l’autotrasporto merci non può rientrare tra i settori tenuti al pagamento del contributo all’ART, non essendo un settore in cui questo organismo ha esercitato in concreto delle funzioni regolatorie (né, a normativa vigente, potrà farlo in futuro);
- l’annullamento eventuale delle delibere pregresse dell’Autorità, nella parte in cui includono le imprese di autotrasporto merci tra gli obbligati al pagamento, dovrà essere deciso dal TAR in applicazione dei principi affermati nella Sentenza della Corte (a meno che non vi provveda autonomamente l’ART in autotutela, una volta preso atto della Sentenza della Corte). A questo proposito, ricordiamo che come già comunicato dal Presidente Uggé nelle sue comunicazioni settimanali del 24 Marzo u.s, la FAI – Conftrasporto ha impugnato davanti al TAR Piemonte la delibera dell’ART n. 139/2016, sulla “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno2017”. Questa delibera, oltre ad includere nuovamente il settore dell’autotrasporto merci tra gli obbligati al pagamento, ha ampliato il numero delle imprese assoggettate a questo adempimento, grazie all’incremento dell’aliquota del contributo (lo 0,6 x mille del fatturato, dallo 0,2 x mille previsto nel 2016 limitatamente alle imprese di autotrasporto e logistica) e alla contemporanea riduzione della soglia di esenzione (3.000 € contro i 6.000 € dello scorso anno); con la conseguenza che la soglia di fatturato a partire dalla quale si è tenuti al versamento, si è ridotta dai 30 mln € del 2016 ai 5 mln € del 2017. Maggiori informazioni su questa delibera, sono disponibili consultando il sito internet dell’ART (www.autorita-trasporti.it/contributo-funzionamento-autorita).
Ci riserviamo di tornare sul tema, non appena ci saranno delle novità.
Il testo della Sentenza della Corte Costituzionale, è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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