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LAV17056
SM
Oggetto: Lavoro. Incentivi all’assunzione “occupazione sud” e “occupazione giovani”. Istruzioni dell’Inps.
Facciamo seguito alla nota Conftrasporto LAV17029 del 24 Gennaio u.s, per informarvi che lo scorso 28 Febbraio l’Inps ha emanato le circolari n. 40 e 41, con le quali ha fornito le istruzioni per richiedere, rispettivamente, gli incentivi all’assunzione denominati “occupazione giovani” e “occupazione sud”.
Nel rimandare alla lettura delle due note per gli approfondimenti del caso, evidenziamo che le domande per richiedere le due misure potranno essere presentate, soltanto dopo che l’Inps avrà diffuso la modulistica da utilizzare per la prenotazione; cosa che, secondo quanto scritto nelle due circolari, dovrebbe avvenire per la metà di questo mese.
OCCUPAZIONE SUD
L’incentivo è destinato ai datori di lavoro privati in caso di assunzione/trasformazione, con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o di apprendistato professionalizzante, giovani disoccupati di età compresa tra i 16 anni e i 24 anni, e lavoratori con almeno 25 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; quest’ultima condizione viene rispettata da chi, nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, oppure chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore a quello annuale minimo escluso da imposizione. La misura può operare anche in caso di rapporto a tempo parziale.
In conformità all’art. 19 del d.lgs 150/2015, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Le assunzioni devono essere effettuate dal 1 Gennaio c.a fino al 31 Dicembre 2017, con sedi di lavoro ubicate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia (regioni meno sviluppate, per le quali sono stati messi a disposizione 500 mln €), Abruzzo, Molise e Sardegna (regioni in transizione, per le quali sono disponibili 30 mln €). In caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle predette Regioni in cui opera la misura, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. All’opposto, nei trasferimenti da una Regione meno sviluppata ad una in transizione (e viceversa), l’incentivo originario può applicarsi sino alla naturale scadenza.
Nelle trasformazioni in rapporti a tempo indeterminato di contratti a termine, la circolare n. 41 evidenzia che allo scopo di favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, per l’ammissione all’incentivo non viene richiesto il requisito della disoccupazione né quello dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro .
L’importo della misura è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (premi Inail esclusi), nel limite massimo di €. 8060 per ogni lavoratore, e potrà essere fruito in dodici quote mensili a partire dalla data di assunzione/trasformazione. Per facilitare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima esonerabile, pari a euro 8.060,00.
L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens), a partire dal flusso di competenza aprile 2017; in merito, si rinvia alla lettura delle istruzioni contenute nella circolare n. 41 dell’Inps.
La misura non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, ed è fruibile nell’ambito del regime degli aiuti “de minimis”, a meno che l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.
OCCUPAZIONE GIOVANI
La misura si rivolge ai datori di lavoro che assumono giovani disoccupati di età compresa tra 16 e 29 anni, registrati al “programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani”. Essa opera sull’intero territorio nazionale (ad eccezione delle assunzioni che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano), ed è riconosciuta nei limiti delle risorse specificamente stanziate (pari ad € 200.mln).
Le assunzioni agevolate devono essere eseguite nel periodo 1 Gennaio 2017 – 31 Dicembre 2017, con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), di apprendistato professionalizzante o con contratto a termine (inclusa, anche in questo caso, la somministrazione) di durata non inferiore a 6 mesi, ed opera anche in caso di contratto a tempo parziale.
Il beneficio consiste nell’esonero contributivo Inps (esclusi i premi Inail) fino a 8060 € annui per ciascun giovane assunto (4.030 € per gli assunti con contratto a termine) e, a pena di decadenza, deve essere utilizzato entro il 28.2.2019. La fruizione avviene in 12 quote mensili, a partire dalla data di assunzione del lavoratore, e riguarda:
- il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);
- la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari – per i rapporti a tempo determinato – ad euro 335,83 (euro 4.030,00/12), mentre per i rapporti a tempo indeterminato la soglia massima di incentivo conguagliabile è pari ad euro 671,66 (euro 8.060,00/12).
Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, dette soglie devono essere riproporzionate, assumendo a riferimento – per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo – la misura di euro 11,04 (euro 4.030,00/365 gg) per i rapporti a tempo determinato e di euro 22,08 (euro 8.060,00/365 gg.) per i rapporti a tempo indeterminato.
L’incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens), a partire dal flusso di competenza aprile 2017; in merito, si rinvia alla lettura delle istruzioni contenute nella circolare n. 40 dell’Inps.
Come la precedente misura, anche questa è fruibile nell’ambito del regime degli aiuti “de minimis” (a meno che l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto) e non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.
Il testo delle due circolari è disponibile ai link sotto indicati. Ci riserviamo di tornare sull’argomento, non appena l’Inps avrà pubblicato la modulistica mancante per prenotare le due misure.
Cordiali saluti.
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