
FIS17101 – Oggetto: determinazione del reddito per le imprese minori con il regime per cassa. Nota Agenzia Entrate.
21 Aprile 2017
FRM17103 – Oggetto: Formazione continua. Nuovi Avvisi del Fondo For.Te. per il 2017. Avviso 2/17 specifico per il settore Trasporti.
21 Aprile 2017Roma, 21 Aprile 2017
CIR17102
SM
Oggetto: Applicazione dell’art. 193 c.d.s ai veicoli immatricolati in altro Stato. Chiarimento del Ministero dell’Interno.
Con una circolare che sta facendo molto discutere l’opinione pubblica (circ. 300/A/2792/17/124/9 del 3 Aprile u.s), il Ministero dell’Interno ha affermato che i veicoli circolanti in Italia, muniti di targa di immatricolazione di uno degli Stati previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 86 del 1 Aprile 2008 (Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Svezia, Svizzera, Ungheria), non possono essere sanzionati ai sensi dell’art. 193 del c.d.s se trovati sprovvisti di valida copertura r.c.a.
Alla stessa conclusione – prosegue il Ministero – deve pervenirsi se il veicolo in questione si trovi in Italia da più di un anno senza che, nel frattempo, si sia proceduto alla sua nazionalizzazione. Infatti, nonostante il mezzo circoli in Italia in maniera illegittima (in quanto non più in circolazione internazionale), si ritiene non contestabile l’art. 193 del c.d.s “in ragione della sussistenza di una regolare immatricolazione straniera e della relativa copertura assicurativa”.
Il testo della nota del Ministero è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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