CONFCOMMERCIO E CONFTRASPORTO INCONTRANO LE ISTITUZIONI EUROPEE PER CONFRONTARSI SUI PRINCIPALI DOSSIER TRASPORTI IN AGENDA
15 Aprile 2016
CIR16111 – Oggetto: Linee guida del MIT sui provvedimenti e sui ricorsi in materia di iscrizione all’Albo e al REN.
19 Aprile 2016Roma, 15 Aprile 2016
NOR16110
SM
Oggetto: Codice della strada. Pagamento delle sanzioni mediante bonifico bancario o strumenti elettronici. Norma di interpretazione autentica dell’art.202 c.d.s.
Nella conversione in Legge del decreto 18/2016 (misure urgenti per il sistema bancario), è stata inserita una norma che risolve la problematica emersa a seguito della circolare del Ministero dell’Interno del 14 Gennaio u.s, relativamente all’effetto liberatorio del pagamento delle sanzioni pecuniarie legate al codice della strada, eseguito tramite bonifico bancario o con strumenti di home banking (vedi la circolare Conftrasporto CIR16022 del 15 Gennaio u.s). Infatti, nella predetta circolare il Ministero aveva affermato che in caso di utilizzo di strumenti diversi dal contante o dal conto corrente postale, il pagamento poteva ritenersi tempestivo soltanto se l’accredito della somma sul conto dell’organo di Polizia stradale, fosse avvenuto entro i termini stabiliti dall’art. 202 del c.d.s, e quindi: 60 gg dalla contestazione o dalla notifica del verbale, per il pagamento in misura ridotta; 5 gg dalla contestazione o dalla notifica del verbale, per poter beneficiare della riduzione del 30%. Di conseguenza, questa interpretazione finiva con il considerare intempestivo (e, dunque, privo di effetto liberatorio per il trasgressore) quel pagamento in cui, nonostante l’operazione fosse stata materialmente eseguita nei termini prima indicati, l’importo veniva accreditato sul conto dell’organo di Polizia dopo le suddette scadenze.
La conversione in Legge del citato decreto (avvenuta con Legge n. 49 dell’8 Aprile 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.87 del 14 Aprile u.s) ha fatto chiarezza sul punto. Infatti, nel decreto è stato inserito l’art. 17 quinquies (strumenti bancari di pagamento), il quale prevede che le disposizioni sul pagamento in misura ridotta stabilite dall’art. 202 c.d.s, “si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento” .
Pertanto, in caso di utilizzo di mezzi diversi dal contante o dal conto corrente postale, verrà considerato tempestivo :
- il pagamento della sanzione in misura ridotta avvenuto entro 60 gg dalla contestazione/notifica del verbale, con accredito entro il 62° giorno;
- il pagamento dell’importo ridotto del 30% eseguito entro 5 gg, con accredito entro il 7°.
Cordiali saluti
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