NOR16061 – Oggetto: Indirizzi medico legali per il rilascio/rinnovo della patente di guida, ai soggetti affetti da apnee ostruttive notturne. Decreto del Ministero della Salute.

Unrae: Il 2016 si apre con un gennaio a +11,6% – 17/02/2016

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FIS16062 – Oggetto: Rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione. Risposte dell’Agenzia delle Dogane ad alcuni quesiti.

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Roma, 23 Febbraio 2016

NOR16061
SM

Oggetto: Indirizzi medico legali per il rilascio/rinnovo della patente di guida, ai soggetti affetti da apnee ostruttive notturne. Decreto del Ministero della Salute.

Con un decreto del 3 Febbraio 2016, il Ministero della Salute ha dettato gli indirizzi medico legali  per l’accertamento dell’idoneità alla guida dei soggetti affetti da apnee ostruttive notturne (o sospettati di esserne affetti) – cd. OSAS. Come si ricorderà, infatti, nel recepire la direttiva U.E 2014/85, il decreto del Ministero dei Trasporti del 22 Dicembre 2015 ha stabilito che la patente di guida non deve essere rilasciata/rinnovata ai conducenti affetti da “apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione della capacità dell’attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte” (vedi la circolare Conftrasporto NOR16018 del 14 Gennaio 2016).

In buona sostanza, le indicazioni ministeriali prevedono i seguenti passaggi:

a)    in occasione del rilascio/rinnovo della patente di guida,  il medico monocratico deve svolgere degli approfondimenti in presenza di “soggetti con sospetta OSAS”. Si definiscono tali, coloro che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

  1. russamento rumoroso e abituale (tutte le notti), persistente (da almeno 6 mesi) “intermittente” per la presenza di “pause” respiratorie (apnee) e sonnolenza diurna;
  2. soggetti in cui, oltre al dato anamnestico del russamento, sia riscontrabile una delle seguenti condizioni: obesità; micrognatia e/o retrognatia; collo grosso.
  3. Soggetti per i quali emerga russamento e la presenza di una o più delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa farmaco resistente; aritmie (FA); diabete mellito tipo 2; cardiopatia ischemica cronica; eventi ischemici cerebrali; broncopneumopatie.

Di conseguenza, l’inquadramento nella categoria dei “soggetti con sospetta OSAS”  presuppone l’esistenza di:

  • russamento con le caratteristiche previste al punto 1, accompagnato da sonnolenza diurna;
  • russamento accompagnato da una o più delle condizioni o patologie di cui ai precedenti punti 2 e 3.

b)    Ai “soggetti con sospetta OSAS”, il medico monocratico sottopone il questionario riportato all’allegato II del decreto. Sulla base dei risultati del questionario, vengono individuati tre profili di rischio per la circolazione stradale:

  • Basso rischio. Si tratta di russatori abituali, con sonnolenza assente o di lieve entità (risposte positive dall’1 alla 3 delle domande elencate nell’allegato II del decreto). Nei loro confronti non esistono rischi particolari dovuti a questa peculiarità, per cui il medico monocratico può certificarne l’idoneità alla guida;
  • Medio rischio. Trattasi di soggetti con sonnolenza lieve, che presentino una delle condizioni elencate nei precedenti punti 2 o 3. Per essi, qualora sorgano dei dubbi sulla capacità di guidare in sicurezza, il medico può demandare il giudizio finale sull’idoneità alla guida alla Commissione Medico Locale.
  • Elevato rischio. Include coloro per i quali emerga una condizione di eccessiva sonnolenza diurna (risposte positive dalla 4 alla 6, delle domande dell’allegato II del decreto). Il medico monocratico deve investire la Commissione Medico Locale della decisione finale.

Inoltre, rientrano in un profilo di basso rischio (per cui non scatta il giudizio della Commissione medica) i soggetti con diagnosi di OSAS che, al momento di richiedere il rilascio/rinnovo della patente, siano in cura presso uno specialista esperto in disturbi del sonno, appartenente ad una struttura pubblica, che producano la dichiarazione di cui all’allegato IV del decreto; in assenza di documentazione specialistica, il medico deve rinviare questi soggetti davanti alla Commissione medica.

c)    Quando il giudizio finale sull’idoneità alla guida è demandato alla Commissione medico locale, essa effettua il test sui tempi di reazione (per valutare la riduzione del livello di vigilanza dovuto alla sonnolenza diurna),  eventualmente associato all’utilizzo della scala di Epworth (allegato III del decreto):

  • se il risultato del test è pari o superiore al 8° decile, l’’interessato rientra in un profilo di rischio basso per cui non si applicano particolari limitazioni di validità per la guida;
  • se il risultato è compreso tra il 4° e il 7° decile e il punteggio della scala di Epworth non è superiore a 11, l’interessato è inquadrato in un profilo di rischio medio basso che, tuttavia, necessita di controlli ravvicinati nel tempo. Per questo motivo, la durata delle patenti “professionali” è limitata ad un anno (tre anni per quelle ordinarie);
  • infine, se il test fornisce un risultato inferiore al 4° decile o la scala di Epworth un punteggio superiore a 11, ci troviamo davanti ad un rischio elevato per cui questi soggetti, se intendono guidare, devono produrre un’attestazione conforme all’allegato IV rilasciata da uno specialista esperto in disturbi del sonno di una struttura pubblica. Anche in questo caso, la validità delle patenti “professionali” non potrà superare l’anno (tre anni per quelle ordinarie).

Il decreto e gli allegati sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti

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NOR16061

Decreto 3 febbraio 2016

Allegati al DM 3 feb 2016