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9 Febbraio 2016Roma, 8 Febbraio 2016
NOR16049
SM
Oggetto: depenalizzazione del reato di guida senza patente. Nota del Ministero dell’Interno.
Com’è noto, dal 6 Febbraio u.s, sono entrati in vigore i due decreti legislativi in materia di abrogazione e di depenalizzazione degli illeciti cd minori (decreti nn 7 e 8), che hanno interessato anche il reato di guida senza patente (vedi la nota Conftrasporto NOR16032 del 26 Gennaio u.s). Questa fattispecie, infatti, è degradata ad illecito amministrativo, punito con la sanzione pecuniaria da 5.000 € a 30.000 € e con la misura accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi.
Con circolare del 5 Febbraio u.s, il Ministero dell’Interno ha approfondito il tema, dettando alcuni chiarimenti. In particolare,
- sono state depenalizzate la guida:
- senza patente perché mai ottenuta oppure perché revocata con provvedimento definitivo già notificato all’interessato;
- con patente non rinnovata per mancato superamento della visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici richiesti dalle norme, anche in attesa del formale provvedimento di revoca della patente;
- con patente di categoria diversa da quella prescritta, salvo i casi di cui all’art. 116, comma 15 bis del c.d.s che, già da prima, erano sanzionati in via amministrativa (es, il titolare di patente “C1” che conduce un veicolo per il quale occorre la patente “C” – si prevede in questo caso una sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 e la sospensione della patente da 4 a 8 mesi).
- La depenalizzazione della guida senza patente, ha coinvolto anche altre disposizioni del c.d.s ad essa collegate:
- Art. 124, comma 4 (guida di macchina agricola o operatrice senza patente o con patente diversa);
- Art. 135, comma 7, 136 ter, comma 3 (guida da parte di soggetto titolare di patente estera, nonostante il provvedimento di inibizione di guida in Italia);
- Art. 135, comma 11 (guida con patente estera, diversa da patente UE o SEE, scaduta di validità da parte di persona residente in Italia da oltre un anno).
- In merito alla sanzione amministrativa pecuniaria introdotta con la depenalizzazione, da 5.000 € a 30.000 €:
- è consentito il pagamento in misura ridotta entro 60 gg, fatta eccezione per la guida di macchine agricole o operatrici senza patente di cui all’art. 124 c.d.s;
- se il pagamento avviene entro 5 gg dalla contestazione o dalla notifica del verbale, si applica la riduzione del 30% (quindi, l’importo della sanzione diminuisce a 3.500 €) a meno che, stante l’impossibilità di applicare la misura accessoria del fermo del veicolo, non scatti la sospensione della patente da 3 a 12 mesi.
- In caso di recidiva nel biennio, il fatto riacquista rilevanza penale e viene punito con l’arresto fino ad un anno. Peraltro, secondo le disposizioni di coordinamento dettate dall’art. 5 del d.lgvo 8/2016, alla recidiva penalmente rilevante si applicano le regole della reiterazione amministrativa dettate all’art. 8 bis della Legge 689/1981. Di conseguenza, la reiterazione non scatta:
- in caso di precedenti condanne per il reato di guida senza patente, pronunciate ai sensi del previgente testo dell’art. 116, comma 15 c.d.s;
- se il primo illecito non è stato ancora definito nel momento in cui è commesso il secondo, oppure quando il primo illecito è stato oggetto di pagamento in misura ridotta.
Pertanto, in tutti questi casi non si applica la misura dell’arresto fino ad un anno, mentre rimane applicabile la misura accessoria della confisca del mezzo; quest’ultima, infatti, scatta “a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto come amministrativo o penale… e ciò anche quando la ripetizione del comportamento non può essere valutata come reiterazione ai sensi dell’art. 8 bis della L. 689/1981”.
- Nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque ne abbia la materiale disponibilità, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, deve essere contestato l’incauto affidamento di cui all’art. 116, comma 14 c.d.s (pagamento di una somma da 389 € a 1559 €);
- La depenalizzazione riguarda anche le fattispecie commesse prima del 6 Febbraio u.s;
- Infine, la depenalizzazione non riguarda la guida senza patente (o con patente negata, sospesa o revocata), commessa da un soggetto sottoposto con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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