LAV16242 – Oggetto: Lavoro intermittente. Chiarimenti del Ministero del Lavoro sui presupporti per l’utilizzo.

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Roma, 21 Ottobre 2016

LAV16242
SM

Oggetto: Lavoro intermittente. Chiarimenti del Ministero del Lavoro sui presupporti per l’utilizzo.

In risposta ad una richiesta di interpello, con una nota del 4 Ottobre scorso la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha fatto chiarezza sui presupposti per ricorrere al lavoro intermittente, e sulle conseguenze legate all’utilizzo improprio di questa figura.

In particolare, il Ministero ha affermato che in presenza di un divieto espresso posto dalla Contrattazione collettiva in merito all’utilizzo di questa figura, il ricorso al lavoro intermittente è ammesso SOLO nelle ipotesi previste dall’art.13, comma 2 del d.lgs 81/2015: “soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni”.

Al di fuori di tale ipotesi, la presenza di un divieto espresso posto dalla contrattazione collettiva rende illegittimo l’utilizzo di questa forma di flessibilità, con la conseguente applicazione della sanzione della conversione in rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, così come chiarito dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 20/2012.

Sembra opportuno ricordare che il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, nelle Premessa del capito III – mercato del lavoro, stabilisce che “per quanto attiene il lavoro a chiamata e la somministrazione a tempo indeterminato, considerata la novità degli strumenti e stante la situazione congiunturale del settore, le parti convengono di non applicarli al settore”. Pertanto, l’attuale CCNL di riferimento vieta di fatto alle imprese di autotrasporto di ricorrere al lavoro a chiamata che, di conseguenza, rimane utilizzabile nella sola ipotesi prima descritta dell’art. 13 del d.lgs 81/2015.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

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LAV16242

Nota Ministero Lavoro