LAV16147 – Oggetto: Lavoro. Chiarimenti in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, alla luce dei recenti provvedimenti in materia di depenalizzazione.

SIA16146 – Oggetto: Trasporto rifiuti. Nuovo regolamento quadro sul SISTRI. Apertura ad una semplificazione e riduzione dei costi del sistema.

26 Maggio 2016

LAV16148 – Oggetto: Lavoro. Interpelli in materia di permessi per l’assistenza disabili e di esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato.

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26 Maggio 2016

LAV16148 – Oggetto: Lavoro. Interpelli in materia di permessi per l’assistenza disabili e di esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato.

26 Maggio 2016

Roma, 26 Maggio 2016

LAV16147
SM

Oggetto: Lavoro. Chiarimenti in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, alla luce dei recenti provvedimenti in materia di depenalizzazione.

Com’è noto (vedi la nota Conftrasporto LAV16050 del 9 Febbraio 2016), l’art. 3 del D.lgs 8/2016 ha depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali fino a 10.000 € annui, stabilendo in sostituzione:

  • l’applicazione di una sanzione amministrativa da €.10.000 a €. 50.000;
  • la non punibilità, quando il datore provveda a versare le ritenute dovute entro tre mesi dalla notifica della violazione (art.3, comma 6 del D.lgs 8/2016). Se ciò non accade, si  applica il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della L.689/1981.

A seguito di alcune questioni sorte in questo primo periodo di applicazione, il Ministero del Lavoro ha emanato la nota prot. 37 del 3 Maggio u.s, con la quale ha fornito i seguenti chiarimenti:

  • poiché i contributi del mese di Dicembre vengono versati entro il 16 Gennaio dell’anno successivo, ai fini della determinazione dell’importo omesso deve tenersi conto dei versamenti effettuati dal 16 gennaio (relativi al dicembre dell’anno precedente) sino al 16 dicembre (relativi al mese di novembre). Per questo motivo, il Ministero ritiene opportuno che le verifiche ispettive vengano programmate dopo la chiusura dell’anno contributivo. Inoltre se, durante un ispezione, emergessero delle irregolarità sui versamenti dell’anno in corso, per concludere l’accertamento ed operare le relative contestazioni dovrà attendersi la fine dell’anno contributivo, perché è soltanto da quel momento – spiega il Ministero – che “sarà possibile stabilire l’ammontare annuo dell’omissione e quindi la rilevanza penale o amministrativa dell’illecito”.
  • Il termine di 60 gg per il pagamento della sanzione in misura ridotta, decorre una volta scaduto il periodo di tre mesi dalla notifica/accertamento dell’illecito entro il quale, come già visto, è possibile evitare la sanzione amministrativa versando le ritenute omesse. Ciò deve essere riportato nel verbale di contestazione dell’illecito.

La nota, inoltre, prende in esame alcune situazioni che possono verificarsi quando, una volta conclusi i controlli effettuati annualmente dall’Inps sulle discordanze tra versamenti effettuati e denunce mensili presentate, l’Istituto emetta a distanza di qualche anno  (comunque, sempre nel rispetto del termine di prescrizione) un verbale ispettivo che accerti nuove omissioni relative allo stesso periodo. Interessanti sono le conclusioni a cui perviene il Ministero a seconda se, a seguito del nuovo accertamento, l’illecito complessivo superi o meno i 10.000 € e se il trasgressore, all’esito del primo accertamento:

  • abbia estinto la violazione, pagando le ritenute dovute entro 3 mesi;
  • oppure, abbia pagato la sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/1981;
  • non abbia fatto nessuna delle due cose prima indicate.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

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LAV16147

Nota ministeriale