
SIA16051 – Oggetto: Trasporto rifiuti. SISTRI. Dimezzamento sanzioni per omessa iscrizione e/o pagamento contributo. Nuovo decreto per riduzione contributo 2016.
11 Febbraio 2016
NOR16053 – Oggetto: Erogazione contributi alle imprese ferroviarie di trasporto merci.
11 Febbraio 2016Roma, 11 Febbraio 2016
LAV16052
SM
Oggetto: Collaborazioni coordinate e continuative. Circolare 3/2016 Ministero del Lavoro.
Con la circolare 3/2016, il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sulle collaborazioni coordinate e continuative a seguito dell’entrata in vigore, dal 25 Giugno 2015, del d.lgs 81/2015 (che fa parte del pacchetto di provvedimenti meglio noto come jobs act). Ricordiamo infatti che l’art. 52 del citato decreto ha disposto il “superamento del contratto di lavoro a progetto” e delle “altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo”, ai sensi degli artt. 61 – 69 bis del d.lgs 276/2003 (cd riforma Biaggi), facendo salvo l’art.409 c.p.c e pertanto “i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale”.
Preliminarmente, il Ministero ha ricordato che le nuove disposizioni si applicano ai contratti di collaborazione stipulati dopo il 25 Giugno 2015, mentre quelli precedenti rimangono assoggettati alla previgente normativa.
Per i contratti di collaborazione stipulati dopo il 25 Giugno 2015, l’art. 2, comma 1 del d.lgs 81/2015, ha individuato degli elementi che, se ricorrono congiuntamente, determinano l’applicazione della disciplina del rapporto subordinato. In particolare, le prestazioni devono essere svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza ausilio di altri soggetti, continuative (quindi ripetersi in un determinato arco temporale per poter conseguire una reale utilità) e organizzate dal committente quantomeno con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero – organizzazione). Al verificarsi di queste tre condizioni, il rapporto viene assoggettato a tutti gli istituti previsti per il rapporto di lavoro subordinato, comprese le sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione).
La circolare si è poi soffermata sulle ipotesi di inapplicabilità della disposizione sopra descritta (dettate dall’art.2, comma 2 del d.lgs 81/2015), tra le quali figurano “le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni”. Anche per queste ipotesi, rimane tuttavia ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione quando, nel corso di un’ispezione, venga accertata la sussistenza di una vera e propria etero-direzione ai sensi dell’ art. 2094 cod. civ.
Con riferimento alla stabilizzazione delle collaborazioni, il Dicastero ha svolto le seguenti precisazioni:
- qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo, non è possibile usufruire dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro. Analogamente, l’estinzione degli illeciti è preclusa rispetto a quei rapporti di collaborazione “trasformati’ in rapporti di lavoro subordinato che, per volontà datoriale, cessino prima dei dodici mesi fatti salvi il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo.
- Viceversa, qualora l’accesso ispettivo avvenga a procedura di stabilizzazione in corso, è applicabile la previsione relativa all’estinzione degli eventuali illeciti accertati con l’ispezione.
Da ultimo il Ministero ha precisato che la procedura di stabilizzazione delle collaborazioni non esclude la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste per il godimento di benefici normativi e contributivi.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti.
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