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9 Febbraio 2016Roma, 9 Febbraio 2016
LAV16050
SM
Oggetto: depenalizzazione di alcuni reati in materia di Lavoro. Chiarimenti del Ministero.
Con la circolare n. 6/2016, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro si è occupata della depenalizzazione prevista dal decreto legislativo n. 8/2016 (in vigore dal 6 Febbraio u.s) la quale, com’è noto, ha coinvolto anche alcune violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (vedi la circolare Conftrasporto NOR16032 del 26 Gennaio u.s).
Preliminarmente, il Ministero ha chiarito che la depenalizzazione non ha interessato i reati previsti dal T.U in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgvo 81/2008), i quali continuano pertanto ad essere perseguiti sotto il profilo penalistico.
La circolare analizza gli effetti della depenalizzazione, distinguendo tra illeciti commessi prima del 6 Febbraio (cd regime intertemporale) e quelli successivi a questa data (Regime ordinario).
– Regime intertemporale.
In virtù del cd favor rei, agli illeciti commessi prima del 6 Febbraio non può applicarsi una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena inflitta in origine (art. 8.3 del decreto); di conseguenza, l’importo base è dato dalla pena edittale stabilita in misura fissa per il reato originario, e su questo importo si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L.689/1981.
Gli atti del procedimento vengono trasmessi alla DTL competente che, entro 90 gg dal ricevimento, provvede a notificare il verbale unico di contestazione al trasgressore e all’obbligato in solido.
– Regime ordinario
Per gli illeciti compiuti dopo il 6 Febbraio, le sanzioni amministrative sono state suddivise in tre fasce:
a) da € 5.000 a € 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 5.000 €;
b) da € 5.000 a € 30.000, per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a 20.000 €;
c) da € 10.000 a € 50.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a 20.000 €
Per le pene pecuniarie penali articolate in termini proporzionali, la somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda e, comunque, non può essere inferiore a €. 5.000 né superiore a €. 50.000 (art.1, comma 6 del decreto); sull’importo così determinato, si applicheranno gli istituti previsti all’art. 13 del d.lgs 124/2004 (diffida) e all’art. 16 della Legge 689/1981 (pagamento in misura ridotta).
Sempre per gli illeciti successivi al 6 Febbraio, al termine della circolare il Ministero ha allegato un elenco con le principali infrazioni delle normative sul lavoro e gli importi delle nuove sanzioni pecuniarie.
Infine, l’art. 3 del d.lgs 8/2016 ha depenalizzato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali fino a 10.000 € annui, prevedendo:
- l’applicazione di una sanzione amministrativa da €.10.000 a €. 50.000;
- la non punibilità nel caso in cui il datore provveda a versare le ritenute entro tre mesi dalla notifica della violazione.
Per questa fattispecie, il Ministero ritiene non applicabile l’istituto della diffida (art. 13 del d.lgs 124/2004), mentre si applica il pagamento in misura ridotta dell’art. 16 della L.689/1981. Per le violazioni commesse prima del 6 Febbraio, l’autorità giudiziaria trasmette gli atti alla sede provinciale dell’Inps territorialmente competente per l’emissione dell’Ordinanza di ingiunzione.
Il testo della nota ministeriale è disponibili al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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