INT17043 – Oggetto: Austria. Normativa sul distacco transnazionale di lavoratori e sul salario minimo. Nuovi chiarimenti del Ministero degli Affari sociali austriaco.

Piccole imprese di trasporto costrette a pagare le tasse che prima pagavano solo le “grandi”

9 Febbraio 2017

FIS17044 – Oggetto: Acquisti senza applicazione dell’Iva oltre i limiti del plafond. Regolarizzazione della violazione. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 6 febbraio 2017.

10 Febbraio 2017

Piccole imprese di trasporto costrette a pagare le tasse che prima pagavano solo le “grandi”

9 Febbraio 2017

FIS17044 – Oggetto: Acquisti senza applicazione dell’Iva oltre i limiti del plafond. Regolarizzazione della violazione. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 6 febbraio 2017.

10 Febbraio 2017

Roma, 10 Febbraio 2017

INT17043
SM

Oggetto: Austria. Normativa sul distacco transnazionale di lavoratori e sul salario minimo. Nuovi chiarimenti del Ministero degli Affari sociali austriaco.

Il Ministero degli Affari Sociali austriaco ha rilasciato nuovi chiarimenti (in lingua inglese), in merito alla compilazione del modello ZK03 e sulla conservazione della documentazione inerente alla notifica di tale modello e alla retribuzione.

Questi nuovi chiarimenti preannunciano che, per i lavoratori mobili, sarà presto disponibile un modello specifico che terrà conto delle peculiarità che caratterizzano la professione dei conducenti di mezzi pesanti; nel frattempo, la nota austriaca fornisce importanti delucidazioni soprattutto sulla compilazione di alcuni campi del modello, che dovrebbero risolvere quelle difficoltà registrate dagli operatori del settore in questa prima fase.

Analizzando il documento (di cui, peraltro, si consiglia la lettura integrale), tra gli aspetti sui quali si sono soffermate le autorità austriache, segnaliamo i seguenti:

  • il trasporto in conto proprio è escluso dai nuovi adempimenti;
  • per l’individuazione del salario minimo, occorre far riferimento al CCNL austriaco di settore. Lo stesso dicasi per i trasporti eseguiti con veicoli fino alle 3,5 ton, per i quali il riferimento è al CCNL specifico per il trasporto di piccoli carichi. Per conoscere gli importi di entrambi i contratti, si consiglia di cliccare sulle scritte “collective agreement for the road haulage sector” e “collective agreement for the transport trade for small loads”, presenti nel capitolo “Compliance with the austrian minimum wage as stipulated in the collective agreement”, del documento allegato. Altre informazioni sul salario minimo, sono disponibili al seguente link:
    http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_10_999.10.a/1453954829322/faqs/what-level-of-remuneration-is-to-be-paid-to-workers-posted-to-austria
  • per i trasporti in transito, viene ribadita l’estraneità ai nuovi obblighi. Tuttavia, qualora il transito in Austria venga interrotto per eseguire un trasporto di cabotaggio o un trasporto internazionale, a quel punto scatta l’applicazione delle della nuova normativa. Il transito successivo allo scarico di un trasporto di cabotaggio, non è soggetto a notifica;
  • in relazione alla compilazione del modello ZKO3, per i lavoratori mobili sono state fornite le seguenti precisazioni:
    • nella sezione 3 dedicata al referente, è possibile inserire il nominativo del conducente che deve eseguire il trasporto. In alternativa, si può indicare una persona autorizzata a fungere da rappresentante delle parti con studio professionale avente sede in Austria (es. consulente fiscale, avvocato, amministratore fiduciario, notaio);
    • nella sezione 4 (datore di lavoro) vanno indicate le generalità del committente  (“party commissioning the work”, nel documento), anche quando non fosse stabilito in Austria;
    • nella sezione 6 (Luogo di impiego in Austria), nel campo indirizzo è possibile inserire la scritta “Veicolo, mentre il campo località può essere valorizzato inserendo “Austria”;
    • nella sezione 7 (dati inerenti alla conservazione della documentazione relativa alla notifica e alla retribuzione), si può scegliere l’opzione “Luogo di impiego”, visto che tale documentazione deve trovarsi sul veicolo. In alternativa, è possibile che la documentazione sulla retribuzione e sulle ore di lavoro venga conservata presso una filiale registrata in Austria o una consociata indipendente o la società capogruppo, barrando sul modello le relative opzioni;
    • nelle sezioni 8.11 e 8.12, il periodo specificato deve coincidere con quello di durata del distacco, riportato nella sezione 5;
    • nella sezione 8.13, va indicato il normale orario di lavoro effettuato dal conducente, compreso quello svolto fuori dall’Austria.
  • Sono state previste due forme semplificate di notifica, da eseguire sempre con il modello ZKO3, utilizzabili in presenza di determinati presupposti. In particolare, si tratta della:
    • notifica quadro (framework notifications), in presenza di trasporti ripetitivi da eseguire per conto dello stesso committente, valida fino ad un periodo di tre mesi. Se i trasporti devono effettuarsi per conto di più clienti, occorre procedere ad una notifica separata per ciascuno di essi. L’agevolazione legata a questa modalità, consiste nell’evitare la notifica per ciascuna ipotesi di distacco. Sono inoltre consentite notifiche quadro ripetute. Tra le istruzioni specifiche legate a questa modalità, segnaliamo: l’indicazione di uno degli autisti che verranno utilizzati, nella sezione 3 (referente); nella sezione 4, è sufficiente riportare le generalità di uno dei committenti per conto dei quali verrà fatto il trasporto, mentre quelle degli altri committenti possono riportarsi in un file pdf da inviare insieme al modello; nella sezione 5 (durata del distacco), si può indicare un periodo non superiore ai 3 mesi; nella sezione 8, occorre elencare  i nominativi degli autisti di cui l’impresa si avvarrà nel periodo di validità della notifica.
    • notifica collettiva (collective notifications), permessa quando l’impresa di autotrasporto debba eseguire delle commesse in Austria per conto di almeno due committenti, in tempi e in luoghi correlati tra loro, e i relativi contratti siano noti alla data della notifica del modello. La correlazione include l’intero territorio austriaco a condizione che il conducente non esca dai confini  durante lo svolgimento delle prestazioni; per cui se, al termine del primo viaggio, questi fa ritorno nel suo Paese di provenienza, tale notifica non è utilizzabile. Inoltre, per essere considerati correlati, è necessario che i lavori si completino nel giro di una settimana.
  • Quanto alla documentazione da portare sul mezzo, si tratta:
    • del modello A1, nella lingua del Paese di emissione;
    • della notifica del modello ZKO3. Se, per motivi tecnici, non è possibile avere la copia di questa notifica sul mezzo, è sufficiente mostrare il numero di transazione o di riferimento rilasciato all’atto dell’invio del modello;
    • della documentazione sulla retribuzione percepita dal lavoratore, in lingua tedesca. Questa documentazione comprende essenzialmente la busta paga (tradotta in tedesco in tutte le sue componenti), la prova del pagamento dello stipendio (o il bonifico bancario) per il periodo di durata del distacco specificato nella sezione 5 del modello e, sempre per il predetto periodo, le registrazioni dell’orario di lavoro. La prova del pagamento dello stipendio può non fornirsi in tedesco purché chi controlla sia in grado di comprendere ogni periodo di paga, l’ammontare della remunerazione e il destinatario. Per quanto riguarda le registrazioni dell’orario di lavoro, è sufficiente fornire quelle del tachigrafo (analogico o digitale), purché riportino le ore di lavoro necessarie ai fini del pagamento secondo la normativa del CCNL austriaco di settore.
  • Quanto alla conservazione della documentazione sulla notifica e sulla retribuzione, la regola generale è che deve trovarsi sul veicolo. Le uniche eccezioni sono state previste per la documentazione sulla retribuzione e per le registrazioni dell’orario di lavoro che, come già scritto in precedenza, possono essere conservate anche presso una filiale registrata in Austria o una consociata indipendente o la società capogruppo, barrando sul modello le relative opzioni. Laddove questi documenti non vengano messi a disposizione su carta ma in formato elettronico, è indispensabile che questi ultimi e il device (es lo smartphone) si trovino sul veicolo sin dall’ingresso in Austria; non è consentito, quindi, l’invio di queste informazioni dal Paese di provenienza, quando il mezzo è già entrato in territorio austriaco.

Ulteriori ragguagli sull’adempimento sono disponibili (sempre in lingua inglese) al seguente link: http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_10/home

Il modello ZKO3 si può compilare dal seguente indirizzo:
https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe9bd1d1cce573d81a&lang=it

In allegato alla circolare è disponibile il testo, sempre in lingua inglese, degli ultimi chiarimenti emessi dall’Austria.

Cordiali saluti.

Scarica il PDF :

INT17043

Istruzioni compilazione