INT17040 – Oggetto: Olanda. Recepimento della direttiva “enforcement” sul distacco transnazionale di lavoratori.

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7 Febbraio 2017

INT17041 – Oggetto: Francia. Regolamentazione dell’accesso dei veicoli nelle zone a circolazione ridotta.

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Roma, 7 Febbraio 2017

INT17040
SM

Oggetto: Olanda. Recepimento della direttiva “enforcement” sul distacco transnazionale di lavoratori.

Segnaliamo che tra i Paesi europei che hanno recepito la normativa europea sul distacco transnazionale di lavoratori nel quadro di una direttiva di servizi (cd direttiva “enforcement” n. 2014/67), figura anche l’Olanda che, dal Giugno 2016, ha emanato una Legge (la cosiddetta WagwEU – Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de UE), applicabile anche ai trasportatori stranieri che eseguono operazioni di cabotaggio. Al momento i trasporti internazionali (al pari di quelli di transito) sono stati esentati da queste disposizioni anche se non è escluso che, in un futuro più o meno prossimo, anche questi ultimi verranno assoggettati alle disposizioni della predetta Legge.

Dalle poche informazioni che è stato possibile reperire on line sull’argomento (sul quale ci riserviamo di tornare, in presenza di ulteriori notizia), tra gli aspetti più importanti della normativa compaiono i seguenti:

  • Obbligo di corrispondere ai lavoratori distaccati, un trattamento retributivo non inferiore al salario minimo olandese. Per il settore trasporti, occorre far riferimento al salario stabilito nel CCNL olandese di settore per i conducenti internazionali, pari a € 13,91/ora lordi. Se, in qualsiasi momento, il CCNL non fosse più in vigore (ad esempio, nel periodo compreso tra la scadenza di un CCNL e quello di applicazione del nuovo CCNL), si applica il salario minimo generale che ammonta a 8,96 €/ora lordi;
  • Obbligo di conservare la seguente documentazione, da esibire su richiesta dell’Ispettorato del lavoro olandese:
    • buste paga, tra cui la prova del pagamento effettivo dello stipendio al conducente;
    • contratto di lavoro;
    • i tracciati delle ore di lavoro (per i periodi in cui i conducenti hanno lavorato in Olanda);
    • la prova del pagamento dei contributi relativi alla sicurezza sociale.

Questi documenti non devono trovarsi necessariamente a bordo del mezzo, e possono essere messi a disposizione dell’Ispettorato locale anche in formato elettronico.

  • Dal 1 Gennaio 2018, obbligo di notificare le generalità dei conducenti utilizzati in operazioni di cabotaggio, prima dell’inizio dell’operazione, attraverso un registro elettronico in via di creazione;
  • Obbligo di designare un referente in Olanda, al quale l’Ispettorato può rivolgersi per richiedere la documentazione prima elencata. Il referente deve poter accedere immediatamente a questa documentazione, al fine di poterla girare all’Ispettorato richiedente.
  • Sanzione fino a 20.500 € a violazione, per l’inadempimento degli obblighi di cui sopra;
  • Corresponsabilità tra il datore di lavoro e il committente, in ordine al pagamento del salario minimo. Infatti, il committente può essere chiamato a rispondere del pagamento quando, ad esempio, il datore di lavoro non soddisfi gli standard salariali ai quali ha diritto il conducente;
  • Applicazione della normativa in esame, entro certi limiti, anche ai trasportatori autonomi. Questi ultimi, su richiesta dell’Ispettorato, sono tenuti a consegnare (anche in formato elettronico) la documentazione diretta a dimostrare l’effettivo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo. Inoltre, non appena sarà attivo il registro di notifica elettronica, anche i trasportatori autonomi dovranno registrarsi.

Cordiali saluti

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