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8 Febbraio 2016Roma, 5 Febbraio 2016
INT16047
SM
Oggetto: aggiornamento accordo U.E._Confederazione svizzera sul trasporto stradale e ferroviario. Nota del MIT.
Con nota del 1 Febbraio scorso (prot. 2023), la Divisione 4 della Direzione Generale per il trasporto stradale del Ministero dei Trasporti ha reso noti i contenuti della Decisione n.1/2016 del Comitato dei Trasporti Terrestri Comunità – Svizzera del 16 Dicembre 2015 (pubblicata sulla G.U. dell’UE n. L23 del 29 Gennaio scorso) la quale, tra l’altro, ha sostituito alcuni allegati dell’Accordo U.E./Svizzera sul trasporto stradale e ferroviario in vigore dal 1 Giugno 2002.
In particolare, la Decisione ha adeguato il testo dell’Accordo (siglato quando era vigente il precedente Regolamento CEE 881/1992) alle modifiche nel frattempo intervenute alla normativa sulla licenza comunitaria, a seguito dell’entrata in vigore (dal 4 Dicembre 2011) del Regolamento 1072/2009.
Tra queste modifiche, com’è noto, vi è anche quella che ha ridotto la soglia di esenzione dal possesso di questa licenza, portandola a 3,5 ton (dalle precedenti 6 ton). Ebbene, la Decisione ha concesso alla Svizzera un periodo transitorio in base al quale i trasporti di merci effettuati con veicoli immatricolati in quel Paese, con massa a pieno carico superiore alle 3,5 ton e fino alle 6 ton (inclusi eventuali rimorchi), potranno effettuarsi senza licenza comunitaria fino al 31 Dicembre 2017; pertanto, per essi l’obbligo di munirsi di questo documento scatterà soltanto dal 1 Gennaio 2018.
Nulla è cambiato per i veicoli di massa superiore alle 3,5 ton immatricolati negli Stati della U.E, per i quali il trasporto da/per la Svizzera richiede sempre la copia conforme della licenza comunitaria.
Nonostante la sostituzione del riferimento giuridico (Regolamento 1072/2009 al posto dell’abrogato Regolamento 881/92), restano confermate le altre prescrizioni dell’Accordo tra cui il divieto per i vettori svizzeri di effettuare trasporti di cabotaggio nella U.E e viceversa.
Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.
Cordiali saluti
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