INP17031 – Oggetto: Inps. Istruzioni operative sui trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto legislativo 148/2015.

LAV17030 – Oggetto: Lavoro. Invio del prospetto informativo disabili. Chiarimenti operativi dell’Anpal

24 Gennaio 2017

LAV17032 – Oggetto: Sanilog. Allineamento copertura assistenza sanitaria all’anno solare e modifica contributo per nuova iscrizione nel secondo semestre.

26 Gennaio 2017

LAV17030 – Oggetto: Lavoro. Invio del prospetto informativo disabili. Chiarimenti operativi dell’Anpal

24 Gennaio 2017

LAV17032 – Oggetto: Sanilog. Allineamento copertura assistenza sanitaria all’anno solare e modifica contributo per nuova iscrizione nel secondo semestre.

26 Gennaio 2017

Roma, 26 Gennaio 2017

INP17031
SM

Oggetto: Inps. Istruzioni operative sui trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto legislativo 148/2015.

In applicazione della nuova disciplina sugli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 148/2015,  con la circolare 9 del 19 Gennaio 2017 l’Inps ha fornito dei chiarimenti sugli adempimenti connessi all’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, nonché le istruzioni operative per il versamento della contribuzione addizionale dovuta dai datori di lavoro per i lavoratori interessati da riduzioni di orario ovvero sospesi per trattamenti di integrazione salariale.

Nel rinviare per gli approfondimenti alla lettura della nota Inps, tra gli aspetti che sono stati approfonditi, evidenziamo i seguenti:

  • gli elementi che concorrono al raggiungimento dell’anzianità di effettivo lavoro del dipendente,  presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento (almeno 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione al Ministero – per il trattamento straordinario– o all’Inps – per quello ordinario). La circolare chiarisce che si computano le giornate di effettiva presenza al lavoro indipendentemente dalla durata oraria, nonché i periodi di sospensione derivanti da ferie, festività, maternità obbligatoria e infortunio. Occorre inoltre includere sia il sabato (in caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni a settimana), sia il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità.
  • la definizione di unità produttiva che si identifica  con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede con un’organizzazione autonoma, intendendo per tale lo svolgimento in questi luoghi di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in via continuativa. Nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell’ambito dell’elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato “UnitaProduttiva“, la cui valorizzazione è obbligatoria per le aziende che possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie e alle prestazioni integrative del reddito garantite dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario e assegno di solidarietà), a partire dal flusso UniEmens di competenza del secondo mese successivo a quello di emanazione della circolare Inps n. 9/2017 (marzo 2017).
  • I termini di decadenza per i conguagli delle integrazioni salariali, da effettuarsi entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Il  predetto termine è valido anche nel caso in cui la denuncia UniEmens generi un saldo a credito per l’azienda. Una volta maturato il termine di decadenza, l’azienda non potrà più conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai propri dipendenti con gli ordinari flussi UniEmens con competenza successiva al mese di scadenza, né utilizzare flussi di regolarizzazione.
  • La Cassa integrazione guadagni straordinaria, in ordine alla quale la nota ha ricordato le imprese che possono accedervi (tra le quali vi sono anche le aziende esercenti attività commerciali, comprese quelle di logistica, che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti) e l’importo del  contributo ordinario CIGS (0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori oggetto dell’intervento straordinario, di cui 0,60% a carico dell’impresa e 0,30% a carico del lavoratore).
  • Il contributo addizionale per le imprese che presentano domanda di integrazione salariale, con le relative esclusioni, e le istruzioni per la regolarizzazione del versamento per i periodi pregressi (da effettuare, senza aggravio di costi,  entro il 16 aprile 2017).

Il testo della nota dell’Istituto è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti

INP17031

Circolare INPS 9