FIS16282 – Oggetto: Legge di Stabilit? 2017. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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23 Dicembre 2016

Roma, 23 Dicembre 2016

FIS16282
SM

Oggetto: Legge di Stabilità 2017. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sul Supplemento Ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 Dicembre u.s., è stata pubblicata la Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (cd Legge di Stabilità 2017).

Nel rinviare gli interessati alla lettura del provvedimento, riportiamo di seguito alcune delle disposizioni di maggiore interesse anche per il settore dell’autotrasporto merci.

PROROGA E RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA DI MAGGIORAZIONE DELLA DEDUZIONE DI AMMORTAMENTI (ART. 1, COMMI 8 – 13)
II comma 8, art. 1, proroga al 31 Dicembre 2017 le disposizioni in materia di superammortamento introdotte dalla Legge di Stabilità dello scorso anno le quali, com’è noto, permettono ad imprese e professionisti di maggiorare del 40% il costo di acquisto di un bene strumentale, ai fini della deduzione fiscale delle quote di ammortamento. Peraltro, è opportuno evidenziare che dalla proroga sono stati esclusi i veicoli ed i mezzi di trasporto diversi da quelli usati esclusivamente come beni strumentali dell’attività d’impresa; per cui, ad esempio, la misura non sarà più operativa per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti, mentre nessun problema si profila per i veicoli commerciali (es autocarri, trattori, ecc..) impiegati dall’azienda di trasporto per l’esercizio dell’attività. Gli investimenti devono essere effettuati entro il 31 Dicembre 2017, ovvero entro il 30 Giugno 2018 a condizione che, entro la data del 31 Dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Peraltro, la Stabilità 2017 (art.1, comma 9) introduce anche una nuova agevolazione (cd iperammortamento), riservata agli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nell’allegato A della predetta Legge, per favorire processi di trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello industria 4.0. L’aiuto consiste nella possibilità di maggiorare il costo di acquisizione del 150%, per cui l’impresa ammortizzerà un valore pari al 250% del costo di acquisto; il periodo di vigenza della misura è quello previsto per il superammortamento. Inoltre, per coloro che beneficiano dell’iperammortamento, e sempre per lo stesso periodo di validità, il comma 10 estende la misura del superammortamento anche ai software compresi nell’elenco di cui all’allegato B della Stabilità 2017; per cui deve trattarsi di software, sistemi, piattaforme e applicazioni che permettono di interconnettere i macchinari e gli impianti previsti nell’allegato A, per i quali si beneficia dell’iperammortamento.

Per usufruire dell’agevolazione, la norma richiede una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene possiede le caratteristiche indicate nei citati allegati “A” o “B” e, nel caso di acquisti il cui costo unitario è superiore a 500 mila euro, tale attestazione deve risultare da una perizia giurata.
Viene previsto, inoltre, che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo si effettua considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

Infine, viene confermata la disposizione secondo cui il super ammortamento non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali si applicano coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni nonché agli investimenti in beni elencati nell’ allegato 3 alla Legge n. 208 del 2015 ( Legge di Stabilità 2016).

PROROGA SABATINI TER (Art.1, commi 52 – 57)

L’operatività della Sabatini ter (prevista dall’art.2 del d.l 69/2013) è stata prorogata al 31 Dicembre 2018, e verrà garantita attraverso nuovi stanziamenti operativi fino al 2023.

Inoltre, una parte importante dei predetti stanziamenti (pari al 20%) viene riservata ai contributi legati all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID). Per queste tipologie di beni è prevista una maggiorazione dell’aiuto pari al 30% del valore stabilito dalla norma originaria, nei limiti delle intensità massime previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Ricordiamo che la Sabatini ter prevede un contributo pari all’interesse calcolato in via convenzionale al tasso del 2,75% su un finanziamento di 5 anni, e d’importo equivalente a quello concesso da una banca o da un intermediario finanziario aderente alla convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti.

PAGAMENTO CUMULATIVO DEL BOLLO AUTO (art.1, commi 38 e 39)

La disposizione (comma 38) estende la facoltà di procedere al pagamento cumulativo del bollo auto, “alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria”. Il successivo comma 39 stabilisce che i versamenti cumulativi “devono in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o provincia autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al luogo di residenza dell’utilizzatore del veicolo medesimo”.

APE SOCIALE (art.1, commi 206 – 208)

A partire dal 1 Maggio 2017 e fino al 31 Dicembre 2018, viene introdotto in via sperimentale l’anticipo pensionistico a costo zero a favore, tra l’altro, dei lavoratori dipendenti con almeno 63 anni di età, con un’anzianità contributiva di almeno 36 anni e che, da almeno 6 anni, svolgano in via continuativa una delle attività lavorative riportate nell’allegato C della Legge, tra cui figurano i conducenti di mezzi pesanti.

A questi lavoratori viene riconosciuta una indennità mensile, pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, che non può superare i 1500 € non soggetti a rivalutazione. L’indennità viene riconosciuta per tutto il periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia, ed è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8000 € annui, e di redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 € annui.

Le modalità di attuazione dell’intero pacchetto di APE Sociale, ivi comprese le caratteristiche precise dei lavori considerati usuranti per questa finalità, sono rimandate ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio.

REGIME DI CASSA PER I CONTRIBUENTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA (art.1, commi 17-23)

Viene introdotto il regime di cassa per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, in sostituzione del principio di competenza. In particolare, sono state introdotte delle modifiche all’art. 66 del TUIR per effetto delle quali il reddito d’impresa dei soggetti che applicano il regime di contabilità semplificata, è dato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo nell’esercizio dell’attività di impresa. Permane il criterio di competenza per la determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi, quali le plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti.

Viene regolato anche il passaggio dal regime di cassa a quello di competenza, stabilendo che al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

L’applicazione del regime di cassa viene estesa anche alla determinazione della base imponibile per l’IRAP.

Infine, il comma 22 introduce modifiche all’art. 18 del DPR n. 600 del 1973, sul regime della contabilità semplificata per le imprese minori.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, e verranno attuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PREMIO DI PRODUTTIVITA’ E WELFARE AZIENDALE (art.1, commi 160-162)

La misura innalza dagli attuali 2.000 euro lordi a 3.000 euro lordi, il limite di importo complessivo delle somme erogate a titolo di premio di produttività che possono beneficiare dell’imposta sostitutiva del 10% (comma 182, articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208). Tale limite è ulteriormente incrementato a 4.000 euro lordi (contro i 2.500 precedentemente previsti dal comma 189, art. 1 della citata Legge), per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con le modalità specificate all’articolo 4 del Decreto Interministeriale 25 marzo 2016.

Contestualmente, viene incrementato dagli attuali 50.000 euro ad 80.000 euro anche il limite massimo del reddito annuale da lavoro dipendente per poter usufruire dell’agevolazione, con conseguente ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.

Qualora, per scelta del lavoratore, il premio di produttività venga fruito in tutto o in parte sotto forma di contributi ai fondi di previdenza complementare e alle forme di sanità integrativa o di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, esso non concorrerà alla formazione del reddito da lavoro dipendente anche laddove eccedesse i limiti di deducibilità previsti dalle rispettive normative di riferimento.

Il comma 161 inserisce inoltre la lettera f-quater all’interno dell’articolo 51, comma 2 del TUIR, prevedendo così che non concorrono alla formazione del reddito i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti, o di loro categorie, per sostenere prestazioni aventi per oggetto il rischio di gravi patologie o rivolte alla copertura del rischio di non autosufficienza. Per qualificare le caratteristiche di queste prestazioni viene richiamato l’articolo 2, comma 2, lettera d) numeri 1) e 2) del D.M. 27 Ottobre 2009 (Decreto Sacconi) il quale fa riferimento a “1) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all’aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché le prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera; 2) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell’assistenza“.

Infine, il Governo è intervenuto con un’apposita norma interpretativa dell’art. 51, comma 2, lett. f del TUIR  (come riformulata dalla Legge 208/2015), affermando che tra le spese per i servizi di welfare aziendale  che possono fruire della piena deducibilità , sono comprese anche quelle per prestazioni di welfare integrativo erogate in conformità a previsioni di contratti collettivi nazionali di lavoro o accordi interconfederali.

TRACCIABILITÀ DELLE AUTOBOTTI E DELLE BETTOLINE UTILIZZATE PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA IN REGIME SOSPENSIVO (ART.1, COMMA 535)

Il comma 535 introduce delle modifiche al T.U sulle accise (d.lgs 504/1995), per contrastare le frodi  nel settore dei carburanti di provenienza comunitaria, rendendo più efficace il controllo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla catena distributiva dei prodotti petroliferi ad imposta sospesa.

In particolare, all’art. 6 del predetto T.U viene inserito un comma 15 bis, che prevede l’introduzione di un sistema di tracciamento della posizione delle autobotti e delle bettoline utilizzate nel trasporto di carburanti in regime di sospensione d’imposta, nonché delle relative quantità scaricate. I termini e le modalità di applicazione della misura verranno decisi con successiva determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane.

IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA – IRI (ART.1, COMMA 547)

Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria che hanno optato per l’applicazione del nuovo regime IRI, viene escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con applicazione dell’aliquota prevista ai fini IRES (24 per cento). Inoltre, la disposizione prevede la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci di società di persone, nei limiti dell’utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni precedenti.

CONTRIBUTI PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (COMMI 308 – 313)

Per le nuove assunzioni effettuate nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018, con contratto a tempo indeterminato, di:

  • giovani che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola lavoro;
  • giovani che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;

è riconosciuto ai datori di lavoro privati l’esonero parziale del 40% del versamento  dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di 36 mesi. L’agevolazione è concessa entro il limite di esonero di 3.250 euro annui, alle sole assunzioni effettuate entro i sei mesi dal conseguimento del titolo di studio.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; pertanto, i lavoratori interessati non subiranno penalizzazioni connesse all’esonero contributivo. I premi INAIL sono comunque dovuti.

L’INPS provvede al monitoraggio della disposizione e provvede all’eventuale blocco delle agevolazioni una volta raggiunto il massimale di spesa ed il Governo, entro il 2018, verifica i risultati del provvedimento ai fini di un’eventuale proroga.

PRESTAZIONI DI TRASPORTO URBANO DI PERSONE EFFETTUATE MEDIANTE MEZZI DI TRASPORTO ABILITATI AD ESEGUIRE SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO, LACUALE, FLUVIALE E LAGUNARE (art.1, commi 33 – 35).

Le prestazioni di cui sopra sono state escluse dal regime di esenzione Iva e assoggettate all’aliquota agevolata al 5%, di modo che la tariffa amministrata già fissata per i servizi marittimi sarà da ritenersi comprensiva dell’Iva stessa. Viene così accolta la richiesta che era stata formulata in tal senso dalla Fedarlinea, che consentirà di liberare risorse da destinare al miglioramento dei servizi per i passeggeri senza modificare il costo del biglietto.

La Legge affronta inoltre altre tematiche, tra le quali segnaliamo:

  • Ricerca e sviluppo (commi 15 – 16): viene prorogato al 31 Dicembre 2020 il credito di imposta per le imprese che investono in ricerca e sviluppo, con aumento della percentuale del credito d’imposta al 50% e tetto massimo annuale fino a 20 mln €.
  • Iva di gruppo (commi 24 – 31): sono stati definiti i requisiti soggettivi e oggettivi per la costituzione del gruppo IVA, con relativa disciplina;
  • Eliminazione aumenti Iva e accise per l’anno 2017 (commi 631 – 632), previsti da precedenti clausole di salvaguardia.

Il testo della Legge di Stabilità 2017 è disponibile al link sottoindicato. Torneremo in ogni caso sull’argomento, in presenza di approfondimenti delle novità di maggior interesse.

Cordiali saluti.

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FIS16282

Legge stabilità 2017